Il non pagamento dell'assegno di mantenimento può avere ripercussioni sia in sede civile che penale
Cosa accade se non si provvede al pagamento dell'assegno di mantenimento?
Spesso accade che il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento non provveda al versamento dell'assegno mensile per il mantenimento dell'altro coniuge o per il mantenimento dei figli.
Tale comportamento, oltre ad essere perseguibile in sede civile, può comportare serie ripercussioni in sede penale. I motivi che spingono un coniuge al mancato versamento dell'assegno di mantenimento possono avere varia natura: 1) perdita del lavoro con conseguenti mutamenti della situazione economica, ma molto spesso di tratta di 2) semplici ripicche.
1) Nel primo caso, quando la situazione reddituale dell'onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, non è opportuno limitarsi all'auto sospensione dell'assegno, ma chiederne giudizialmente la revisione. Purtroppo sempre più spesso accade una sorta di "autoriduzione" dell'assegno concordato in sede di omologa o stabilito con sentenza dal Tribunale.
2) La sentenza con la quale è stato stabilito un assegno di mantenimento o la omologa del Giudice costituiscono titolo esecutivo mediante il quale si può agire per ottenere la corresponsione di quanto dovuto mediante:
Procedimento Civile
Procedura di ingiunzione con susseguente pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Procedimento Penale
Solo entro limiti ben precisi.L´art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare". Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza. Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
È l'unico strumento nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va ricordato, infine, che se è un minorenne ad essere privato dei mezzi di sussistenza, si procede d'ufficio e non a querela di parte e, pertanto, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.