Il nuovo codice deontologico: il titolo di avvocato specialista

Nuovo codice deontologico: una piccola guida alle novità. Tuttavia il regolamento è stato ritenuto illegittimo.

6 APR 2016 · Tempo di lettura: min.
Il nuovo codice deontologico: il titolo di avvocato specialista

È già in vigore dal 14 novembre 2015 il decreto 12 agosto 2015, n. 144, divulgato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015, n. 214. Contiene le norme per l'ottenimento e la conservazione del titolo di avvocato specialista.

Il Ministero della Giustizia, con questo decreto, ha presentato il regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, così come voluto dall'art. 9 della legge professionale forense 31 dicembre 2012 n. 247.

Prima di tutto vengono specificate le aree di specializzazione nell'art. 3, evidenziando che l'avvocato può raggiungere il titolo di specialista in "non più di due" settori, cosa che può avvenire in due modi:

  • attraverso un "percorso formativo" (art. 7) ovvero un corso universitario biennale di almeno 200 ore;
  • oppure per "comprovata esperienza" (art. 8), che si ha dando prova di aver esercitato negli ultimi cinque anni in maniera costante, dominante e ininterrotta.

Per restare in possesso del titolo di specialista l'avvocato deve poi, nei tre anni successivi, e ogni tre anni, nuovamente dare prova di aver frequentato corsi riguardanti quell'area specialistica per almeno 75 crediti (art. 10), o di avere avuto, nei tre anni successivi, mansioni professionali in suddetta materia. Diversamente incorrerebbe nella revoca del titolo (art. 12).

In estrema sintesi questo è quanto dice il decreto ministeriale, decisamente perfezionato rispetto al precedente disegno. Le aree di specializzazione sono state più volte rimaneggiate e modificate prima di giungere come oggi appaiono.

Quali le aree di specializzazione?

L'art. 4 prevede che "L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'art. 3 può essere modificato ed aggiornato"; quindi potrà essere oggetto di successivi cambiamenti. Attualmente sono presenti 18 aree di specializzazione:

  1. diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
  2. diritto agrario;
  3. diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
  4. diritto dell'ambiente;
  5. diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;
  6. diritto commerciale, della concorrenza e societario;
  7. diritto successorio;
  8. diritto dell'esecuzione forzata;
  9. diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
  10. diritto bancario e finanziario;
  11. diritto tributario, fiscale e doganale;
  12. diritto della navigazione e dei trasporti;
  13. diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
  14. diritto dell'Unione europea;
  15. diritto internazionale;
  16. diritto penale;
  17. diritto amministrativo;
  18. diritto dell'informatica.

I settori di specializzazione sembrano essere non ben equilibrati, dal momento che da un lato si osservano specializzazioni per grandi branche ("diritto amministrativo", "diritto penale", "diritto del lavoro" e "diritto delle relazioni familiari, etc), dall'altro invece vi sono altre 14 specializzazioni ottenute frantumando eccessivamente settori del diritto pubblico o del diritto privato.

Quali i requisiti?

L'avvocato dovrà proporre domanda al consiglio dell'ordine di appartenenza che, appurata la validità, la passerà al Consiglio nazionale Forense. Queste le premesse per la consegna della domanda:

  • come già accennato, frequenza con risultato positivo, negli ultimi 5 anni, di corsi di specializzazione (art. 7), oppure documentata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8);
  • totale mancanza, nei tre anni precedenti, di sanzioni disciplinari differenti dall'avvertimento, derivante da una comportamento concretizzato in trasgressione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  • assenza, nei due anni antecedenti, dell'annullamento di un precedente titolo di specialista.

La revoca del titolo

Il titolo di avvocato specialista è soppresso nei seguenti casi:

a) pena disciplinare definitiva, differente dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) con il non raggiungimento dei vincoli di formazione continua ovvero l'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione.

Stop alle specializzazioni

Il Tar del Lazio ha reso nulle alcuni aspetti del Regolamento varato dal ministero della Giustizia. In primis le 18 materie di specializzazione. Il Tar sostiene che non è possibile individuare un criterio logico in base al quale sarebbero stati scelti proprio quei settori.

Contrastata anche l'obbligatorietà del colloquio davanti al Consiglio nazionale da parte di chi voglia assicurarsi il titolo di specialista contando sull'esperienza.

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StudiLegali.com

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