IL SINCACO NON PUO’ VIETARE L’INGRESSO DEI CANI NEI GIARDINI E NEI PARCHI PUBBLICI.

"Il provvedimento del divieto assoluto all'ingresso dei cani è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone.

16 FEB 2021 · Tempo di lettura: min.
IL SINCACO NON PUO’ VIETARE L’INGRESSO DEI CANI NEI GIARDINI E NEI PARCHI PUBBLICI.

Con la sentenza 21/2021 il Tar Umbria ha ribadito, confermando l'orientamento pacifico in giurisprudenza, che l'ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque sproporzionata rispetto al dichiarato fine di mantenere il decoro e l'igiene pubblica.

Nel caso deciso dal Tar Umbria, il Comune aveva emanato un'ordinanza che vietava l'ingresso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini e nei parchi pubblici del paese suscitando un certo clamore e l'immediata scelta dell'Ente a tutela degli animali di ricorrere al TAR per chiedere l'annullamento di tale provvedimento.

L'Ente precisava che la misura adottata dal Comune appariva drastica e sproporzionata rispetto alle finalità di tutelare l'igiene pubblica né che vi fossero gli estremi per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente. Inoltre, aggiungeva che la presenza dei cani nei giardini e parchi pubblici non costituisce un rischio per il decoro e l'igiene pubblica.

Il collegio, in accoglimento del ricorso presentato dall'Ente, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata precisando che la finalità di igiene della salute pubblica vengono soddisfatte dall'obbligo, imposto agli accompagnatori dei cani di portare con sé sacchetto e paletta predisposte all'uso e organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati. Tanto basta, infatti, a tutelare le norme igienico sanitarie della cittadinanza.

Pertanto, tale pronuncia si pone in linea di continuità con le altre sentenze emesse in materia, secondo cui il provvedimento del divieto assoluto all'ingresso dei cani è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone. Ad assicurare l'igiene e il decoro nel verde pubblico, nonché la sicurezza dei cittadini, infatti, basta la legislazione statale che impone ai proprietari e detentori di animali di munirsi di guinzaglio e paletta.

All'amministrazione locale compete invece il compito di adoperarsi per rendere cogenti tali misure attivando i mezzi di controllo e repressione adeguati nei confronti di coloro che non ottemperano agli obblighi di legge. Il sindaco, per fronteggiare i comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, e prevenire le negative conseguenze di tali condotte, può affidarsi all'esercizio "degli ordinari poteri di poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori" di cui dispone.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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