Inserire qualcuno in un gruppo di Whatsapp è illegale?

Non tutti amano vedere il proprio cellulare costantemente tartassato da messaggi e immagini o video.

17 OTT 2018 · Tempo di lettura: min.
Inserire qualcuno in un gruppo di Whatsapp è illegale?

Diffondere il numero di telefono di un'altra persona può essere considerato una violazione del diritto alla privacy.

Da diversi anni Whatsapp, l'applicazione di messaggeria online e istantanea, è entrato con forza nelle nostre vite. Ci permette di comunicare in tempo reale con amici, familiari e conoscenti in ogni momento e in ogni luogo. Tuttavia, spesso, questi messaggi interrompono la nostra giornata e ci portano a passare molto tempo in chat. Ad aggravare la situazione sono i "famigerati" gruppi di Whatsapp, ossia quelle chat in cui è possibile aggiungere più di una persona. In poche ore, il nostro smartphone può essere invaso da centinaia di messaggi.

Ci siamo mai chiesti se aggiungere qualcuno su un gruppo di Whatsapp possa essere illegale, senza prima aver chiesto il suo permesso? Quest'azione può ledere il diritto della privacy dell'altra persona? Non tutti, infatti, amano vedere il proprio cellulare costantemente tartassato da messaggi e immagini o video. Se poi il numero di gruppi aumenta, è impossibile che lo smartphone smetta di suonare per qualche minuto. Ricordiamo, inoltre, che quando aggiungiamo qualcuno in una chat di Whatsapp, indipendentemente dal fastidio che possa causare, questa azione può violare la privacy dell'altra persona, in quanto è possibile, per gli altri membri del gruppo, visualizzare il numero di telefono di tutti i partecipanti.

Quali sono le principali norme che possono darci indicazioni su questo tema? Senza dubbio, il primo e il secondo comma dell'articolo 167 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), riguardante il "Trattamento illecito di dati", ci può fornire qualche informazione in più:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Questo articolo, dunque, sancisce l'illegalità del trattamento dei dati personali se la persona in questione, non ha dato il permesso del loro utilizzo. Inserendo qualcuno in un gruppo di Whatsapp, senza il suo consenso, staremmo mettendo a repentaglio il suo diritto alla privacy mostrando i suoi dati, in questo caso il numero di telefono, agli altri partecipanti.

Su temi simili si erano già espressi il Garante della privacy e la Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, con una recente sentenza, la n. 21839/11, sanciva che: "Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni".

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