La conoscibilità della eziologia delle malattie professionali multifattoriali
La giurisprudenza di merito individua un criterio giuridico innovativo rispetto a quello affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di conoscibilità della eziologia delle malattie professionali
In tema di malattia professionale multifattoriale, premesso che la prescrizione del diritto dei superstiti del lavoratore deceduto a percepire la rendita Inail decorre dalla data in cui vi sia la oggettiva conoscibilità del fatto che la malattia professionale è stata possibile causa o concausa del decesso dell'assicurato, deve escludersi che tale oggettiva conoscibilità possa essere intervenuta nell'epoca in cui nessuno dei sanitari che avevano avuto in cura l'assicurato — soggetti portatori di conoscenze scientifiche e mediche — ha attivato la procedura di denuncia della malattia professionale di cui all'art. 139 d.p.r. 1124/65.
Con ricorso del 31 luglio 2018, ritualmente notificato, Mele Palma, nella qualità di vedova superstite di Francesco Maletta, conveniva in giudizio l'Inail esponendo che: il dante causa, deceduto il 28 marzo 2012 per «K gastrico causa iniziale – per metastasi diffusa – causa terminale» aveva lavorato dal 1980 al 2005 alle dipendenze di C.M.S. s.p.a., produttrice di mescole in gomma, presso i locali aziendali di Figline Vegliaturo, svolgendo le mansioni di operaio specializzato addetto alla manutenzione degli impianti e dei macchinari; che nello svolgimento di dette mansioni, entrando e stazionando in tutti i reparti, nel locale dell'autofficina ed in quelli confinanti era stato esposto al rischio chimico della saldatura e smerigliatura dei metalli, delle sostanze tossiche e nocive utilizzate nelle fasi del processo produttivo, nonché al rischio fisico delle polveri, a quello prodotto dall'amianto ed a quello derivante dai metalli pesanti e dai silicati ed infine al rischio climatico derivante dalle alte temperature prodotte dai macchinari e dalla inesistenza di im- pianti di climatizzazione; che la società datoriale aveva omesso di consegnare ai lavoratori i dispositivi antinfortunistici; che dal certificato medico del 30 settembre 2017 aveva acquisito la consapevolezza dell'origine professionale del tumore gastrico contratto dal dante causa; che la domanda presentata all'Inail il 7 dicembre 2017 intesa ad ottenere il riconoscimento della na- tura professionale della patologia contratta dal dante causa era stata rigettata per il decorso dei termini di presentazione; che analogo esito aveva avuto il successivo ricorso in opposizione.
Tutto ciò premesso, assumeva la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgenza della patologia tumorale gastrica con la esposizione alle sostanze nocive e l'ambiente lavorativo in cui aveva operato il dante causa e, correlativamente, il diritto a beneficiare della rendita e del rimborso delle spese sanitarie e funerarie.
Concludeva chiedendo « accertare che le malattie sopra elencate e di cui era affetto in vita il sig. Francesco Maletta, , sono di natura professionale e rientrano nel novero di quelle tabellate, oppure che sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto, ovvero alla esposizione alle so-stanze cancerogene sopra descritte e presenti nella industria della gomma e nei locali aziendali dove ha prestato la propria attività;
B) dichiarare, per l'effetto, il diritto della sig. Palma Mele ad ottenere la liquidazione e la corresponsione della rendita Inail nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del cento per cento per invalidità lavorativa e danno biologico e, comunque, accertato che la morte del sig. Francesco Maletta è stata determinata dal tumore allo stomaco ed al fegato, insorto a livello causale o concausale, per la esposizione e/o manipolazione delle sostanze nocive e cancerogene;
c) dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente a percepire la relativa rendita ed a percepire il rimborso delle spese funerarie nella misura di euro 2.500;
Ciò detto, non coglie nel segno l'eccezione dell'istituto che fa leva sull'intervenuta prescrizione del diritto.
Come correttamente ricorda l'istituto, nel caso di rendita ai superstiti la prescrizione decorre dalla data in cui vi sia la oggettiva conoscibilità del fatto che la malattia professionale sia stata possibile causa o concausa del decesso dell'assicurato.
Ebbene, ritiene l'ente assicuratore che nella specie sia intervenuta la prescrizione del diritto, rilevando che la morte dell'assicurato era avvenuta nel 2012 e che la conoscibilità dell'eziologia professionale della patologia da cui era stato affetto il Maletta esisteva già almeno dal 2011, allorché questi ha scoperto di essere affetto da tumore, sicché la domanda della prestazione presentata nel 2017 era tardiva.
L'assunto non è stato condiviso dal giudice di merito.
Ed invero, premesso che l'Inail non ha svolto alcuna utile allegazione in grado di far comprendere le ragioni per le quali già nel 2011, o alla data del decesso del Maletta (2012), si sia verificata, in capo alla ricorrente, la oggettiva conoscibilità della patogenesi lavorativa (nulla avendo allegato sugli elementi di fatto idonei a svelare siffatta conoscibilità), in senso contrario va piuttosto osservato che alcuno dei sanitari (e quindi soggetti portatori di conoscenze scientifiche e mediche), che aveva avuto in cura l'assicurato, ha attivato la procedura di denuncia della malattia professionale di cui all'art. 139 d.p.r. 1124/65, ciò appare sufficiente ad escludere che, all'epoca, vi fosse una oggettiva conoscibilità della natura professionale della malattia.
In materia non si rinvengono precedenti nei termini indicati dal giudice di merito stante il diverso orientamento della Corte di Cassazione
La decisione di merito fa emergere un profilo nuovo nel panorama giurisprudenziale in tema di «oggettiva conoscibilità» dell'eziologia della malattia professionale, annettendo rilevanza alla circostanza della mancata denuncia ex art. 139 d.p.r. 1124/65 da parte dei sanitari che, avendo in cura il lavoratore assicurato, avrebbero avuto l'obbligo di denuncia se ne avessero rilevato la sussistenza.
Profilo che non risulta coltivato nella giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso che, per stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, coincidente con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assi-curato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova:
la prescrizione del diritto dei superstiti alla rendita Inail, in caso di decesso del lavoratore per malattia professionale multifattoriale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato.