La partecipazione effettiva delle parti in mediazione
La posizione della parte in mediazione: può partecipare o deve partecipare? Commento a Tribunale Firenze Sez. III, Sent. 8.05.2019 e conclusioni
Brevi note sulla partecipazione effettiva
delle parti in mediazione: volontarismo
versus possibilità giuridica nel caso concreto
(commento a Tribunale Firenze Sez. III, Sent.,
08-05-2019)
Nel panorama delle pronunce di merito
che hanno fatto seguito alla nota
sentenza della Terza Sezione della
Cassazione n. 8473 del 27 marzo 2019,
la sentenza del Tribunale di Firenze,
Sezione III, depositata in data 8 maggio
2019, spicca per l'articolata motivazione
con la quale il Giudice del merito, in
contrasto con quello di legittimità, ha
dichiarato l'improcedibilità della
domanda giudiziale.
Il provvedimento del magistrato fiorentino
offre dunque lo spunto per tornare ad
affrontare la annosa querelle sulla natura del
cosiddetto primo incontro di mediazione e
sulle caratteristiche della mediazione
obbligatoria, sia essa demandata dal Giudice
o proposta ante causam nelle materie
individuate dal Legislatore tra quelle per le
quali la presentazione della domanda di
mediazione costituisce condizione di
procedibilitá.
IL CASO
La Banca Alfa conviene in giudizio con
azione revocatoria ordinaria Tizio e i suoi
due figli Mevio e Sempronio. Tizio rimane
contumace. Il Giudice demanda le parti in
mediazione avvalendosi del disposto dell'art.
5, comma 2 bis del D.lgsvo 28/2010 con
un'ordinanza molto dettagliata, richiamata
per stralcio anche nella motivazione, ove si
legge e che riteniamo opportuno riportare:
"sin dal primo incontro avanti al mediatore dovrà
procedersi ad effettiva attività di mediazione nel
merito della lite"; ed ancora che "dello
svolgimento di tale attività dovrà darsi atto a
verbale" e chiarendo che "ai sensi dell'art. 8,
comma 1, le parti possono esprimersi sulla
possibilità - vale a dire sulla eventuale sussistenza
di impedimenti all'effettivo esperimento della
medesima - e non sulla volontà di procedere; in
tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo
facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti
medesime con evidente, conseguente e sostanziale
interpretatio abrogans della norma e assoluta
dispersione della sua finalità esplicitamente
deflattiva", avvertendosi "che il mancato
esperimento del procedimento di mediazione è
sanzionato con la improcedibilità della domanda
giudiziale (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del
2010)"; e che "la condizione di procedibilità si
considera avverata se il primo incontro avanti al
mediatore si conclude senza accordo (art. 5, co. 2
bis)".
Nel frattempo si costituisce in giudizio con
atto di intervento volontario la Società Beta,
mandataria della Banca Alfa, cessionaria pro
soluto delle sue pretese. Le parti entrano in
mediazione dopo alcuni rinvii di carattere
organizzativo, ma al primo incontro,
nonostante le indicazioni del giudice siano
recepite dal mediatore, viene redatto verbale
negativo. Con la seconda memoria ex art. 183,
comma sesto n. 2 c.p.c. gli avvocati dei
convenuti eccepiscono la improcedibilità
della domanda, mentre, con la propria terza
memoria ex art. 183 c.p.c., l'avvocato della
intervenuta Società Beta replica che le
distanze tra le parti erano tali da aver
giustificato il mancato svolgimento della
mediazione effettiva. Invitate le parti alla
discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il
Giudice, come sopra detto, ha dichiarato
l'improcedibilitá della domanda ai sensi
dell'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del
D.lgsvo 28/2010 compensando tra le parti le
spese di lite a fronte della non univoca
giurisprudenza sull'assolvimento della
condizione di procedibilitá.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Il Tribunale giunge a queste conclusioni a
seguito di una analisi articolata dello stato
della giurisprudenza di merito sulla
mediazione obbligatoria in quanto
demandata dal Giudice e giustifica il proprio
dissenso rispetto alle conclusioni dell'unico
precedente di legittimità in materia, ovvero la
nota sentenza della Cassazione 8473/2019. Il
mediatore, quando interroga le parti di
esprimersi ex art. 8 del D.lgsvo 28/2010, non
deve chiedere loro di esprimersi sulla mera
possibilità di utilmente iniziare, rectius di
AVVOCATO VALENTINA SAVIELLO
Sulla partecipazione effettiva alla mediazione.
La tesi del Tribunale di Firenze, - Tribunale Firenze Sez. III, Sent., 08-05-2019 -
dopo la sentenza 8473/2019 della Corte di Cassazione
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proseguire, l'incontro, ma si attende dalle
stesse una risposta circa l'esistenza di
eventuali condizioni ostative alle
prosecuzione, aventi un rilievo giuridico. Il
Tribunale di Firenze, in buona sostanza,
afferma che la mediazione obbligatoria non si
basa sulla semplice volontarismo delle parti e
– aggiungiamo noi – sulla circostanza spesso
addotta da parti e legali che le distanze tra loro
siano talmente rilevanti da non giustificare
l'avvio (rectius la prosecuzione) della
mediazione, ma, ad esempio, su un difetto di
legittimazione o sul fatto che le questioni
dedotte in mediazione attengano a diritti
indisponibili delle parti.
Sin qui non possiamo che condividere le
argomentazioni logico-sistematiche cui è
pervenuto il Tribunale, il quale richiama
anche i precedenti di merito che, a vario
titolo, si sono espressi nello stesso senso.
Diversamente opinando si giungerebbe a
svilire la mediazione, riducendola ad un
inutile passaggio prima dell'ineluttabile
giudizio. Il Tribunale di Firenze supera
anche, con convincenti argomentazioni, la
tesi avversa alla mediazione, secondo la
quale tale strumento alternativo al giudizio
comporterebbe una ingiustificata limitazione
nell'accesso dei cittadini alla giustizia statale
e quindi una violazione dell'esercizio del
diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della
Costituzione. La stessa Consulta ha superato
questa critica ricorrente, ma ormai poco
incisiva, che accomuna tutte le condizioni di
procedibilitá presenti nel nostro
ordinamento, dichiarandone la loro
conformità qualora non rendano
eccessivamente oneroso o difficoltoso
l'accesso alla giustizia; abbiano il fine di
condurre le parti ad una soluzione più
efficiente ed in definitiva migliore di quella
che potrebbero ottenere in giudizio;
dipendano da circostanze rientranti nella
sfera di volontà o di controllo delle parti.
Non va inoltre dimenticato che la ratio sottesa
alla mediazione è la tutela anche
dell'interesse statuate a deflazionare il carico
della giustizia. Proprio il vanificare il
cosiddetto primo incontro o incontro
preliminare di mediazione condurrebbe ad
effetti opposti a quelli perseguiti dal
Legislatore, tanto con riferimento agli
interessi delle parti quanto con riguardo a
quelli della collettività. Che senso avrebbe
una sessione di mediazione in cui il
mediatore si limitasse a dare informazioni
che gli stessi avvocati obbligatoriamente
devono dare ai propri assistiti al momento
del conferimento dell'incarico? La logica
conclusione dovrebbe essere tuttavia quella
di ritenere dovute le indennità di mediazione
e non solo le c.d. spese fisse di avvio, una
volta accertato che nulla osta all'esame nel
merito e ciò per logico corollario di quanto
stabilito dallo stesso Tribunale di Firenze, già
in sede di primo incontro di mediazione. A
tanto il Tribunale non è purtroppo giunto,
nonostante la stessa lettera della legge (art. 5
del D.lgsvo) preveda al comma 2 bis che
"quando l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilitá della
domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se il primo incontro si conclude senza
l'accordo". La strada verso l'effettività è
ancora lunga.