La questione delle spese straordinarie nella separazione.
In sede di accordi di separazione, oltre al contributo al mantenimento del figlio o dei figli, vengono, di solito, poste a carico del genitore non collocatario le spese straordinarie.
Come è noto agli avvocati e, soprattutto, ai separati le spese straordinarie rappresentano un facile terreno di scontro tra i coniugi.
In sede di accordi di separazione (o di provvedimenti presidenziali), oltre al contributo al mantenimento del figlio, o dei figli, vengono, di solito, poste a carico del genitore non collocatario le spese straordinarie, il più delle volte in ragione della metà.
Spesso sorgono contrasti allorché si tratta di richiedere il rimborso delle spese sostenute da uno dei due genitori. È facile, infatti, che l'altro richiesto del rimborso contesti che le spese abbiano il carattere della straordinarietà. Da qui la nascita di contenziosi.
Sarebbe auspicabile che, in sede di accordi di separazione, i genitori stabilissero dettagliatamente quali sono le spese straordinarie, in modo da evitare dubbi interpretativi.
Va detto che alcuni tribunali, tra cui Firenze, hanno stilato un elenco di spese che devono ritenersi straordinarie.
È quindi opportuno che, i genitori separandi, facciano riferimento, richiamandolo nel loro ricorso o accordo, al protocollo vigente presso il tribunale di riferimento.
Un'ultima annotazione, sempre in tema di spese straordinarie: per cassazione 2815/2014 l'ordinanza presidenziale con la quale il presidente del tribunale detta i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi alla prole, è titolo esecutivo solo per le obbligazioni definite nel loro preciso ammontare, ma non anche per le spese che debbono essere affrontate in prosieguo. Sempre sullo stesso argomento si era pronunciata, in senso contrario, cass. 11316/2011. Si attende quindi l'intervento chiarificatore delle sezioni unite.