La responsabilità del Comune per manto stradale scivoloso
La decisione conferma l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nei confronti della P.A. quale custode di beni demaniali, escludendo che la demanialità o l'estensione dei beni possano esonerare l'ente dalla responsabilità.
Una recente pronuncia del Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ha affrontato un caso significativo in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da cattiva manutenzione stradale, offrendo importanti spunti di riflessione sulla custodia dei beni demaniali e sui criteri di quantificazione del danno risarcibile.Il caso in esame riguarda un sinistro stradale causato dalla presenza di detriti, fango e foglie sul manto stradale che, rendendo la superficie scivolosa, hanno provocato danni al veicolo di una cittadina. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che, nonostante non piovesse dalla sera precedente, la carreggiata non era stata oggetto di pulizia, mantenendo così condizioni di pericolosità per la circolazione stradale.In primo grado, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall'automobilista. Tuttavia, il Tribunale, in sede di appello, ha completamente ribaltato la decisione, offrendo una ricostruzione giuridica particolarmente interessante della fattispecie.La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che applica l'art. 2051 del codice civile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione quale custode di beni demaniali. Il Tribunale ha infatti ribadito che né la demanialità né l'estensione considerevole dei beni possono costituire elementi sufficienti per escludere la responsabilità dell'ente pubblico per i danni derivanti da cose in custodia.Questo principio risulta particolarmente rilevante poiché supera la tradizionale impostazione che tendeva a considerare la Pubblica Amministrazione in una posizione privilegiata rispetto ai privati in materia di custodia dei beni pubblici. Il Tribunale ha infatti evidenziato l'assenza di elementi normativi che giustifichino un trattamento differenziato dell'ente pubblico quando questo riveste la qualità di custode.Un aspetto particolarmente interessante della decisione riguarda l'analisi della condotta della conducente. Il Tribunale, esaminando attentamente le risultanze istruttorie, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità o concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro. Questa valutazione sottolinea l'importanza di un'analisi accurata delle circostanze concrete del caso, evitando automatismi nell'attribuzione di corresponsabilità agli utenti della strada.La sentenza affronta anche un tema di particolare rilevanza pratica, ovvero la questione dell'antieconomicità della riparazione del veicolo danneggiato. Il Tribunale ha fornito un'interpretazione equilibrata del concetto di eccessiva onerosità della riparazione, stabilendo che tale valutazione non può basarsi esclusivamente sull'entità dei costi. È necessario, invece, considerare se la reintegrazione in forma specifica possa comportare un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, tale da superare la mera finalità risarcitoria.Particolarmente significativo è il principio secondo cui, qualora il danneggiato preferisca procedere alla riparazione del veicolo anziché alla sua sostituzione, non è giustificato un mancato riconoscimento di tutte le voci di danno. Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che un'eventuale limitazione del risarcimento si tradurrebbe in un'indebita locupletazione del responsabile del danno, contravvenendo ai principi fondamentali del diritto risarcitorio.La decisione del Tribunale rappresenta quindi un importante precedente che consolida la posizione della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti pubblici per la manutenzione stradale. Essa fornisce inoltre utili indicazioni operative sia per quanto riguarda i criteri di valutazione della responsabilità, sia per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile.La pronuncia assume particolare rilevanza pratica per gli enti locali, che sono chiamati a prestare sempre maggiore attenzione alla manutenzione delle strade di loro competenza, non potendo invocare l'estensione del patrimonio stradale o la natura demaniale dei beni per sottrarsi alle proprie responsabilità di custodia.In conclusione, la sentenza in esame rappresenta un ulteriore tassello nel percorso giurisprudenziale volto a garantire una tutela effettiva dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, bilanciando le esigenze di gestione del patrimonio pubblico con il diritto dei privati ad ottenere un pieno ristoro dei danni subiti a causa di una non adeguata manutenzione delle infrastrutture stradali.