L'anticipazione del rifiuto a svolgere le mansioni
Datrice di lavoro contro lavoratore.
L'anticipazione di un rifiuto a svolgere le mansioni non può essere considerata un attuale diniego e quindi non può essere sanzionata come insubordinazione.
Con la sentenza n. 185 del 26.02.2016, la Corte di Appello di Firenze ha enunciato un interessante principio. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva contestato e poi punito con la sanzione espulsiva una condotta del lavoratore consistente nell'anticipazione di un rifiuto a svolgere una serie molto varia di compiti in quanto ritenuti, dallo stesso lavoratore, pregiudizievoli e non nell'effettivo diniego di eseguire quelli che, in concreto, la datrice di lavoro avesse ritenuto pretendibili e dei quali avesse, quindi, in fatto richiesto l'esecuzione.
La Corte ha infatti ritenuto che
"solo nell'attuale diniego di svolgere compiti effettivamente assegnati debba riconoscersi una contestazione del potere organizzativo datoriale di tale gravità da giustificare la definitiva risoluzione del vincolo fiduciario e quindi la sanzione espulsiva, non potendo assimilarsi ad una simile condotta un atteggiamento oppositivo in fatto rimasto allo stato di mera affermazione".