L'assegno di divorzio spetta all'ex moglie che ha sacrificato le aspettative professionali
La Cassazione, il 5 aprile 2022, ha disposto che l’assegno divorzile spetta all’ex moglie che ha ha sacrificato le proprie aspettative professionale per la cura della casa e figli.
Corte di Cassazione, 5 aprile 2022, ordinanza n. 11038/2022: l'assegno divorzile spetta all'ex moglie che ha sacrificato le aspettative professionali
La sezione VI della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11038/2022, depositata il 5 aprile 2022, dispone che l'assegno divorzile spetta all'ex moglie che ha iniziato a lavorare solo dopo la separazione perché ha sacrificato le proprie aspettative professionali dedicando la vita alla cura della casa e dei figli. Il Collegio ha ricordato che "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche conto delle aspettative professionali sacrificate". Un tale principio di diritto era già stato enunciato dalla stessa Corte nel 2018 con la sentenza n. 18287/2018, che traccia un indirizzo interpretativo dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970 n.898 in materia di pari dignità dei coniugi. L'assegno deve inoltre garantire al beneficiario il raggiungimento dell'autosufficienza economica in concreto, senza dimenticare le aspettative di carriera trascurate. Per la Cassazione i parametri da tenere in considerazione per la previsione dell'assegno divorzile sono: l'età della richiedente, la durata del matrimonio, il contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio comune. Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, quindi, non occorre che il coniuge si trovi in uno stato di bisogno, in quanto volto a compensare l'impegno profuso all'interno della famiglia (Corte di Cassazione, 5 aprile 2022, ordinanza n. 11038/2022).