Le 7 novità del nuove codice deontologico
Il codice deontologico degli avvocati si rinnova tornando alla centralità della legge come principio fondante.
La nuova legge professionale, quella del 31.12.2012 n° 247, prevede una novità importante: si torna a trovare nella legge il fondamento e la natura delle regole, mettendo in secondo piano la consuetudine.
Pertanto, se esiste una legge che decreta un codice deontologico e un'autorità chiamata a redigerlo, le successive norme che lo attuano sono da considerarsi giuridiche. Non si da più spazio a contraddizioni: il corpo professionale crea le proprie regole e poi le applica, e il controllo in ultima istanza viene esercitato dalla Corte Costituzionale. Non viene più discusso il potere del CNF come creatore delle norme.
Il Consiglio Nazionale Forense infatti dispone le norme e il codice deontologico prodotto è il documento che contiene le disposizioni deontologiche. Il fatto che il CNF abbia in sé una concentrazione di potere risponde ad esigenze storiche, le quali non compromettono la funzionalità del sistema. Si può quindi affermare che il codice contenga norme di diritto con contenuto etico, consolidatesi nel tempo e che finalmente assumono valore di legge. Nonostante ne sia stata cambiata la struttura e venga messo in primo piano il potere legiferatore del codice, non sono state introdotte novità rilevanti in termini di comportamenti vietati, ma sono stati approfonditi alcuni aspetti.
Le 7 maggiori novità del codice deontologico
1. Una riforma dell'esame di accesso alla professione con eliminazione dei codici commentati durante la prova
2. Obbligo di avere un'assicurazione che copra la responsabilità civile ma anche i documenti e/o il denaro ricevuti in deposito
3. Obbligo di formazione e aggiornamento permanente
4. Maggiore approfondimento e specificazione degli illeciti disciplinari
5. Necessità di competenze specifiche per presentare una lite in sede stragiudiziale, ovvero per tutti quei procedimenti che si svolgono al di fuori del tribunale
6. Divieto del patto di quota lite, ovvero di ricevere una percentuale sul risarcimento ottenuta dall'assistito
7. Si consente all'avvocato di fare pubblicità alla sua attività purché sia fatta in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, né comparativa.