Legittimità dell'avviso di accertamento fiscale
Legittimo l'avviso di accertamento se il contribuente non ha risposto al questionario dell' Amministrazione Finanziaria. CTR Potenza - sent. Sentenza n. 365/2/16.
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza rigetta l'appello proposto dal socio di una società fallita con il quale, in proprio e nella qualità di rappresentante legale, impugnava l'inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di accertamento pronunciata dai giudici di primo grado.
Con riferimento alla presunta violazione della disciplina dell'accertamento con adesione sollevata dal ricorrente, i giudici tributari hanno precisato che il termine di quindici giorni previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 218/1997 per invitare il contribuente a comparire risulta essere "termine meramente ordinatorio". A nulla, poi, è valsa la contestazione del metodo di calcolo dell'Iva in quanto la società accertata non ha provveduto a rispondere al questionario con l'ulteriore aggravante costituita dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si ricordi che uno degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria al fine di valutare l'adempimento dei contribuenti agli obblighi tributari è costituito proprio dall'invio dei questionari ai quali il contribuente è tenuto a rispondere entro i successivi quindici giorni. La mancata restituzione ovvero la restituzione incompleta del questionario legittima l'ufficio ad accertare l'ammontare delle operazioni imponibili con metodo induttivo.
Dalla sentenza in commento emerge, dunque, l'importanza della collaborazione tra contribuente e fisco la quale a volte, se non stabilita, può risultare fatale, come nel caso di specie.