Legittimo il sequestro del cane di razza pitbull se utilizzato per intimorire la ex fidanzata, vittima di stalking.
La Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro del cane di razza pitbull, utilizzato dal proprietario per realizzare una delle condotte del delitto di stalking.
Con sentenza n. 1578/2020 depositata il 01/04/2020, la Cassazione, sez. V Penale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto legittimo il sequestro del cane di razza pitbull, utilizzato dal proprietario per realizzare una delle condotte del delitto di stalking,punite dall'art. 612 bis c.p., in danno della ex fidanzata e del nuovo compagno della vittima.
Si legge in sentenza che la vicenda trae origine da ripetute condotte persecutorie poste in essere dall'indagato tra giugno 2017 e luglio 2019, nel cui contesto, sarebbe stata abitudine del ricorrente servirsi dell'animale per incutere timore nella persona offesa.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino aveva quindi emanato il decreto applicativo della misura cautelare reale di cui all'art 321 c.p.p., sequestrando il cane di proprietà dell'indagato, il quale aveva poi adito il Giudice del Riesame presso lo stesso Tribunale.
Giunto in Cassazione, il ricorrente aveva dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del Riesame nel motivare l'attualità e la gravità del periculum in mora, valorizzando un episodio di maggio 2017, non rientrante nei fatti in contestazione, in cui l'animale aveva morso la persona offesa;
Per converso, lamentava il ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto del percorso di disintossicazione che l'indagato stava proficuamente portando avanti con il SerT (ovvero il Servizio in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, per la cura delle tossicodipendenze)
La Corte ha dichiarato inammissibile il proposto gravame, enunciando importanti chiarimenti, sia in ordine all'oggetto del sequestro, nei casi di stalking, sia con riferimento agli elementi valutabili dal Giudice in sede di applicazione delle misure cautelari reali.
Infatti, con la sentenza in commento, gli Ermellini hanno confermato la sequestrabilità di tutto ciò che sia strumentale per la realizzazione delle condotte tipiche dello stalking ex art. 612 bis c.p.; reato a forma libera che può essere commesso mediante una gran varietà di azioni, reiterate e capaci dei ingenerare un perdurante stato di ansia nella vittima.
Non v'è dubbio che aizzare un cane di razza pitbull contro la persona offesa, qualora questo comportamento sia parte di un più ampio contesto di ripetuti comportamenti molesti e intimidatori, rientra a pieno titolo nelle condotte descritte dalla norma incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p.
Conseguentemente, il cane diviene un elemento strumentale della condotta, passibile di sequestro. Ricordiamo, a tale proposito, che i Giudici di Legitimità avevano già ravvisato l'importanza e l'estensione della strumentalità nel reato di stalking, quando con sentenza n. 8987 emessa dalla sez. III Penale il 09/02/ 2011, avevano chiarito che: " è legittimo il sequestro dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo"
Tuttavia, cosa ben diversa dall'autovettura è la strumentalizzazione di un animale da affezione, resta quindi da chiedersi: quali le conseguenza per l'animale che verrebbe nelle more del giudizio, affidato ad un canile?
A parere di chi scrive, potrebbero, inoltre, essere ravvisate ulteriori ipotesi criminose, laddove si ritenesse che l'aver ripetutamente aizzato l'animale contro le persone, sviluppando ( magari irrimediabilmente) l'indole aggressiva del cane medesimo, integri il reato di maltrattamenti di animali previsto dall'art. 544 ter c.p., con conseguente applicazione della confisca dell'animale, operativa ex lege ai sensi dell'art. 544 sexies c.p.
A nulla rileva, infine, che l'episodio posto a fondamento del decreto applicativo della misura cautelare, non rientri tra i fatti in contestazione. Infatti, il Giudice chiamato ad esprimersi sulla pericolosità, e quindi sull'attualità del periculum , deve considerare ogni elemento dimostrativo, in concreto, dell'aggressività dell'animale; il giudizio di pericolosità che caratterizza tutti i provvedimenti cautelari che rivestono il carattere di urgenza, è, dunque, svincolato dai singoli fatti in contestazione, e ben può ricomprendere anche fatti antecedenti o, addirittura, già coperti da giudicato se utili per la valutazione dell'effettiva pericolosità; né può assumere efficacia dirimente il fatto che l'indagato abbia avviato un percorso di cura dalla tossicodipendenza presso il SerT, essendo questo elemento insufficiente oltre che avulso dalla valutazione di pericolosità del cane in questione.
Vale la pena, infine, ricordare che la sentenza in esame costituisce un'ulteriore conferma della stretta del nostro ordinamento, e dei Giudici chiamati ad applicarlo, nei confronti dei reati di genere, recentemente culminata con la Legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso"; presidio efficace ( anche se non privo di margini di miglioramento) volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di stalking e maltrattamenti domestici.