Studenti universitari e affitti ai tempi del Covid-19, cosa fare?
Alcune Regioni come Lazio, Sicilia e Toscana si sono già mosse per venire incontro agli studenti e ai cittadini in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.
Una delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, che preoccupa gli studenti fuori sede italiani, è l’affitto e i contratti di locazione. Con le lezioni presenziali sospese, molti studenti si sono visti costretti a tornare al proprio domicilio ritrovandosi un affitto da pagare per una stanza inutilizzata. Cosa prevede la legge in questi casi? Gli studenti devono continuare a pagare l'affitto durante lo stato di emergenza o esistono delle soluzioni diverse a cui appellarsi?
La legge prevede che, nonostante con i recenti decreti gli studenti non possono più seguire le lezioni in persona e non possono di conseguenza usufruire dell’immobile affittato, sono comunque obbligati a compiere il pagamento di quest’ultimo.
Nessun decreto ha reso inagibile l’immobile per legge, il Governo ha vietato le lezioni e la circolazione, ma l’immobile resta a tutti gli effetti utilizzabile. Il contratto, infatti, resta valido e attivo.
Ma è possibile ottenere la sospensione o la riduzione del canone di locazione?
In primo luogo bisogna sempre basarsi sulle condizioni previste dal contratto firmato. La legge n. 431/1998 sugli affitti per uso abitativo consente espressamente di stipulare contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. Lo studente non potrà in alcun modo sospendere o ridurre il canone ma potrà raggiungere un accordo con il proprietario dell’immobile.
Questa tipologia di contratto, normalmente della durata da 6 mesi a 36 mesi, si rinnova automaticamente alla prima scadenza per lo stesso periodo di tempo originariamente previsto. Allo studente, prima della scadenza, è consentito esercitare la disdetta dando un preavviso di almeno 3 mesi. Solitamente è prevista anche la possibilità di recedere in qualsiasi momento in caso di gravi motivi tra questi può valere anche l'epidemia da COVID-19 e il blocco alla circolazione imposto dal Governo.
Il mancato versamento dei canoni fa incorrere l'inquilino nel rischio di una procedura di messa in mora e anche la disdetta, che avvenga senza rispettare i termini previsti dal contratto, potrebbe costargli la ritenzione del deposito cauzionale. Ovviamente resta valida la possibilità per le parti di raggiungere un mutuo accordo per provvedere a una risoluzione consensuale anticipata del contratto. Se non si trova un accordo? Allora al conduttore non resterà che recedere con effetto immediato dal contratto, facendo rilevare la sussistenza dei gravi motivi ovvero, nel dubbio, attenendosi a quanto prevede l’articolo 3 del Dm 16 gennaio 2017, che ha introdotto un termine breve per il recesso.
In realtà molti inquilini, in vista di un'eventuale ripresa delle attività, sono interessati a mantenere i propri affitti ma al contempo vorrebbero evitare di pagare le spese per le stanze lasciate vuote.
Al momento, tra gli interventi messi in atto dal Governo, non sono presenti agevolazioni di questo tipo.
Dunque la migliore soluzione per il momento, è quella di accordarsi col padrone di casa per proseguire la locazione rinegoziando il canone.
Alcune Regioni come Lazio, Sicilia e Toscana si sono già mosse per venire incontro agli studenti e ai cittadini in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione. Queste regioni hanno adottato disposizioni per stanziare appositi fondi regionali per i soggetti più in difficoltà, mettendo a disposizione misure di sostegno economico fondamentali per garantire l’accesso al diritto allo studio.
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