Mancato pagamento dello stipendio: che fare?
La persistente crisi economica impedisce a molte aziende di versare lo stipendio ai propri dipendenti, è quindi essenziale per questi ultimi sapere come agire in tali evenienza.
In questo articolo tratteremo un tema che purtroppo riguarda sempre più lavoratori, ossia il mancato o ritardato pagamento dello stipendio. Spesso, infatti, anche a causa della persistente crisi economica, le aziende non sono in grado di rispettare gli impegni presi con i propri dipendenti, di qui la necessità per i lavoratori di sapere come muoversi in tale evenienza.
Prima di entrare nel merito della questione, andando ad analizzare gli strumenti approntanti dal nostro ordinamento per tutelare il diritto allo stipendio del lavoratore, tra cui spicca quella del procedimento per emissione di decreto ingiuntivo, è bene soffermarci su un momento antecedente a quello del saldo o meno dello stipendio, ossia quello della consegna della busta paga. Tale fase presenta infatti dei profili in grado di incidere su quella, eventuale, del recupero dello somme dovute.
Tra i datori di lavoro è infatti diffusa la pratica di far sottoscrivere al dipendente la busta paga al momento della consegna della stessa. Al riguardo si è soliti distinguere tra due tipologie di sottoscrizione, quella per ricevuta, e quella per quietanza. Con la prima il dipendente ammette solamente di aver ricevuto la busta paga, discorso diverso vale per la seconda. Infatti, in caso di sottoscrizione per accettazione e quietanza si presume che lo stipendio sia stato regolarmente versato dall'azienda. Sul punto la giurisprudenza ha però rilevato come tale presunzione possa essere sempre contestata dal lavoratore, anche tramite prova testimoniale. Tuttavia, in caso di sottoscrizione della busta paga per quietanza, il percorso da intraprendere per recuperare il credito sarà più tortuoso, posto che in questi casi non pare possibile richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore del lavoratore, dovendosi invece intraprendere la strada più lunga e costosa di un processo ordinario.
Pertanto, ove richiesti, sarà preferibile firmare la busta paga solamente "per ricevuta e presa visione" e non per quietanza.
Ciò premesso, in caso di ritardato e/o mancato pagamento dello stipendio la prima strada da seguire è senz'altro quella di rivolgersi al proprio datore di lavoro sollecitando il pagamento dello stipendio. Ove i solleciti bonari non dovessero funzionare, ci si potrà recare da un legale al fine di mettere in mora l'azienda, intimando alla stessa di procedere col pagamento delle somme dovute. Ove anche tale iniziativa non dovesse avere esito positivo, resteranno due possibili strade da seguire: ricorrere alle vie legali o tentare la conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Nel primo caso il lavoratore potrà avvalersi del procedimento per l'emissione di un decreto ingiuntivo proponendo apposito ricorso al Tribunale del Lavoro competente. Si tratta di una procedura rapida, che permette al lavoratore in possesso del contratto di lavoro o della lettera di assunzione, e della busta paga di ottenere dal Giudice del Lavoro l'emissione di un provvedimento, il decreto ingiuntivo, con cui viene ordinato al datore di lavoro di saldare il debito entro 40 giorni, o immediatamente in caso di urgenza (che nel caso di crediti da lavoro spesso sussiste). Contro tale provvedimento il datore di lavoro può proporre opposizione ove ritenga che sussistano motivi tali da giustificare il mancato pagamento dello stipendio. In caso di mancata opposizione l'ingiunzione diverrà definitiva.
Qualora l'inadempienza del datore di lavoro dovesse persistere anche una volta ottenuta e notificata l'ingiunzione di pagamento in forma esecutiva, il lavoratore potrà decidere di agire esecutivamente nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, aggredendo i beni di proprietà di quest'ultima sino alla soddisfazione del proprio credito. Il nostro ordinamento prevede principalmente tre tipi di procedimento esecutivo: immobiliare, mobiliare e presso terzi. Nel primo si vanno a sottoporre ad esecuzione gli immobili di proprietà del debitore, nel secondo i beni mobili di quest'ultimo (es. mobili, gioielli ecc.), mentre nel terzo si vanno ad escutere beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi (es. conti correnti, libretti di risparmio ecc.).
Nello svolgimento di tali operazioni il lavoratore sarà agevolato dal disposto dell'art. 492bis c.p.c. il quale attribuisce al creditore la possibilità di rivolgere un'apposita istanza al Presidente del Tribunale al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate di venire a conoscenza degli istituti di credito con cui l'azienda debitrice intrattenga rapporti finanziari (es. conti correnti, depositi ecc.).
In assenza di beni utilmente pignorabili vi è un'ulteriore tutela per i crediti da lavoro. Infatti, il lavoratore che presenta istanza di fallimento nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, o, qualora quest'ultima non rientri nel novero dei soggetti fallibili, dimostri di aver inutilmente posto in essere nei confronti della stessa azioni esecutive, potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro, il quale provvederà a rimborsare al lavoratore gli ultimi tre stipendi dovutigli ed il TFR. Per la restante parte del credito, ove presente, il lavoratore, in caso di fallimento del datore di lavoro dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento per soddisfarsi sull'eventuale ricavato.
In alternativa alle vie giudiziarie, il lavoratore potrà interpellare la Direzione Territoriale del Lavoro chiedendo l'avvio di una procedura di conciliazione.
Da ultimo cerchiamo di dare una risposta alla domanda che molti lavoratori non pagati regolarmente si pongono, ossia la seguente: il dipendente può dimettersi senza preavviso se non gli viene versato lo stipendio? A tale quesito va data risposta positiva, infatti, in tale evenienza il lavoratore può procedere alle dimissioni volontarie per giusta causa senza dover versare l'indennità di mancato preavviso. Nella comunicazione con cui vengono date le dimissioni dovrà però essere specificato il motivo dell'interruzione del rapporto di lavoro, ossia che la stessa è avvenuta in conseguenza del mancato pagamento dello stipendio. In questo modo il lavoratore potrà anche beneficiare del sussidio di disoccupazione.
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