MSNA - Minori Stranieri Non Accompagnati
L'Italia tutela i bambini migranti e rifugiati, per dare loro la speranza in un futuro migliore, fornendo protezione e accoglienza.
Chi sono gli interessati? Bambini migranti e rifugiati. Scopo?
- Speranza per un futuro migliore;
- Protezione e accoglienza;- Divieto di respingimento dei Minori stranieri non accompagnati alla frontiera;
- Rafforzamento della tutela;
- Affido familiare, diritto all'istruzione e alla salute.Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestisce i MSNA, fornendo supporto finanziario e aiuto alla realizzazione dei progetti di accoglienza. Difatti, i Minori Stranieri Non Accompagnati sono riconosciuti come appartenenti alla categoria di soggetti vulnerabili.
La Legge 7 aprile 2017 n°47 è il primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione dei Minori non accompagnati: entrata in vigore 06 maggio 2017.
Obiettivi perseguiti dalla Legge n°47/2017:
- Riduzione dei tempi di attesa dei termini nelle strutture di prima accoglienza (da 60 a 30 gg.) - in massimo 10 gg. si identifica il Minore e si accerta l'età (art. 4);
- Separazione di Minori dagli adulti;
- Presenza di Tutori presso ogni Tribunale per i Minorenni (albo Tutori volontari – art. 11), con garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero (art. 15 e 16);
- Affido presso istituti della tutela e dell'affidamento temporaneo(art. 7);
- Inserimento dei MSNA nelle istituzioni scolastiche, per favorire l'adempimento scolastico e formativo (art. 14), nonché nel servizio sanitario nazionale ;- Particolare tutela viene data ai Minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).
I familiari idonei a prendersi cura del Minore straniero non accompagnato devono essere sempre preferiti rispetto al collocamento in comunità (art. 7). Difatti, secondo l'ordinamento italiano, si deve sempre guardare al superiore interesse del Minore, anche in caso di provvedimento di rimpatrio assistito e volontario (art. 8).
Ad oggi, in Italia, esistono due tipologie di permesso di soggiorno: per minore età (in caso di MSNA) e motivi familiari (valido fino alla maggiore età). Il questore deve rilasciare il permesso di soggiorno in caso di MSNA su richiesta dello stesso Minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina di un Tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età. Nel caso di Minore di 14 anni, sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, o di ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente (10). Sino alla nomina del Tutore i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 6). Il personale qualificato della struttura di accoglienza compila la cd. cartella sociale. La medesima viene trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 9). Quando un Minore straniero non accompagnato, al compimento dalla maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessità di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età (art. 13).
L'Italia promuove la più stratta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori (20).
Certamente tra gli obiettivi della normativa in questione rientra la volontà del legislatore di combattere alcuni crimini che vengono commessi a danno dei Minori stranieri non accompagnati, quali a titolo esemplificativo:- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); - impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 octies c.p.), ovvero quando ci si avvale di un minore per mendicare;- tratta di persone (art. 601 c.p.);- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
Tratto da "Notizie dall'Avvocato" del 06/10/2018