Natura ordinatoria del termine per opposizione a richiesta di archiviazione

Termini perentori e termini ordinatori per l'esercizio della difesa nel processo penale. Orientamento "sostanzialista" più che "formalista" della Suprema Corte. Sentenza 622/17 15.06.2017

19 GIU 2017 · Tempo di lettura: min.
Natura ordinatoria del termine per opposizione a richiesta di archiviazione

Il codice di procedura penale prevede, ex art. 408 n. 3, che la persona offesa del reato possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione entro 10 giorni dalla ricezione della notizia . In realtà la ricezione della notizia non contiene la sua motivazione e, peraltro, sino a quel momento la persona offesa non ha possibilità di accedere alla conoscenza degli atti processuali. Di conseguenza la persona offesa, melius il suo difensore, deve precipitarsi nella segreteria del P.M., richiedere copia della motivazione della richiesta di archiviazione e del fascicolo procedimentale e poi valutare, insieme alla persona offesa e spesso con consulenti di parte, se sia il caso di dispiegare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il termine di dieci giorni è quindi particolarmente penalizzante per l'esercizio dei diritti della persona offesa in sede penale.

Ma a tale preclusione ha posto rimedio la giurisprudenza del Giudice di legittimità, che, sempre più orientandosi verso una giustizia "sostanzialistica" , più che verso una giustizia "formalistica", ha affermato che tale termine di dieci giorni ha natura ordinatoria e non perentoria, per cui ben può il Gip valutare una tardiva opposizione alla richiesta di archiviazione, purché presentata prima che lo stesso Gip decida sulla richiesta del P.M. E' interessante notare come tale indirizzo ermeneutico sostanzialmente si colleghi all'altro indirizzo ermeneutico, che consente all'indagato di poter formulare richieste valutabili dal P.M. anche dopo la scadenza del termine dei 20 giorni di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 bis c.p.p.

E tale facoltà si è estesa ora anche alle persone offese dei reati per i quali è necessario che il P.M. notifichi l'avviso di conclusione delle indagini non solo all'indagato ma anche alla persona offesa. Mi pare di poter intravvedere che si vada concretando, nel processo penale italiano, nell'accostamento graduale ai principi e alle prassi che regolano il processo penale in altri Paesi europei, un più esteso "ius loquendi" della persona offesa prima della archiviazione ed un più esteso "ius petendi" dell'indagato e alcuni casi della persona offesa prima delle decisioni che devono essere assunte dal P.M. alla conclusione delle indagini preliminari. Già in precedenza la Suprema Corte aveva affermato che il termine di cui all'articolo 415 bis c.p.p. non è perentorio ma solo ordinatorio, ben potendo i diritti difensivi esercitarsi sino alla richiesta del rinvio a giudizio (cfr. Cass III 14.04.2205 CED 231609; Cass. III 19.10.2004 CED 230331). Per quanto concerne la natura del termine di cui all'articolo 408 c.p.p. n. 3 è da segnalarsi la recente sentenza n. 622/2017 della V Sezione penale della Corte Suprema, depositata in data 15.06.2017 ( Presidente dott. Carlo Zaza, Relatore dott. Umberto Luigi Scotti) che ha annullato un decreto di archiviazione del Gip di Velletri, il quale in motivazione aveva affermato che la opposizione alla archiviazione era inammissibile in quanto tardiva, senza in alcun modo valutarla in ordine al suo contenuto. L'arresto giurisprudenziale in oggetto si riconduce ad una ormai consolidata giurisprudenza, ben nota nella Corte Suprema, anche se talvolta negletta dai giudici di merito, dal momento che la natura ordinatoria del termine già era stata affermata in plurime sentenze ( cfr. Sezione IV 18828 del 30.3.2016; Sezione II n. 33882 del 16.06.2010; Sez. V n . 19073 del 31.03.2010), come peraltro ribadito in altre sentenze, quali quella della VI sezione n. 39778 del 27.05.2014, n. 32170 della sezione V del 12.04.2016 e n.161 della Sezione del 27.11.2012.

Ma ancor più il giudice di merito, nel caso di specie, non ha tenuto conto della chiara ed inequivoca pronuncia a Sezione Unite n. 29477 del 30.06.2004, che ha espressamente affermato che, qualora la persona offesa sia venuta comunque a conoscenza della richiesta di archiviazione, anche se non informata,ha pur sempre il diritto di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p., finché non sia intervenuta la decisione del Gip. Tanto è stato autorevolmente indicato anche con l'ultima sentenza n. 622/2017, che non solo ah riaffermato il principio ma ha anche ricostruito la storia della giurisprudenza della Suprema Corte, sperando evidentemente che "repetita iuvant". Sia in tema di interpretazione dell'articolo 408 n. 3 c.p.p. che in tema di interpretazione di 415 bis n.3 c.p.p. si è oramai consolidata la natura ordinatoria e non perentoria del termine, così aprendo maggiormente la porta della giustizia all'ascolto delle parti processuali private, con una tendenza che merita di essere segnalata, in quanto si avvicina a quel modello di giustizia sostanziale che è auspicato e sollecitato dalle Corti europee.

Alfredo Guarino

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Avv. Alfredo Guarino

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