Non spetta al Condominio demolire l’abuso edilizio realizzato sulle parti comuni bensì ai singoli proprietari esclusivi.
E' quanto emerge dalla sentenza n. 3005/2020, pubblicata il 10 luglio scorso dall'ottava sezione del TAR della Campania.
"Il Comune deve ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate al proprietario e al responsabile dell'abuso. Non è dunque possibile rivolgere la sanzione ripristinatoria nei confronti del Condominio - mero Ente di gestione privo di personalità giuridica - che non può essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare che appartengono collettivamente ai singoli proprietari".
E' quanto emerge dalla sentenza n. 3005/2020, pubblicata il 10 luglio scorso dall'ottava sezione del TAR della Campania.
Nella fattispecie, un Condominio aveva impugnato l'ordinanza di demolizione con la quale il Comune gli aveva ingiunto di rimuovere a propria cura e spese le opere realizzate in difformità alle licenze edilizie.
Segnatamente il Comune, a seguito della denuncia sporta da una società circa l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi, aveva effettuato dei sopralluoghi dai quali era effettivamente emerso un aumento di volumetria complessivo pari ad oltre 1600 metri cubi sommando le volumetrie eccedenti di ogni immobile costituente il complesso condominiale.
Sulla scorta di quanto sopra il Comune aveva ingiunto al Condominio la rimozione delle opere difformi rispetto al progetto di lottizzazione esistente agli atti dell'Ufficio.
Il Condominio aveva quindi impugnato la suddetta ordinanza di demolizione deducendo a sostegno del proprio ricorso varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR della Campania, chiamato a pronunciarsi sul gravame promosso, ha accolto il ricorso del Condominio annullando l'ordine di demolizione emesso dall'Amministrazione locale.
Ad avviso dei giudici amministrativi l'ordinanza del Comune non aveva affatto chiarito se gli abusi riguardavano parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero parti comuni.
Tra l'altro, la sanzione ripristinatoria era stata rivolta nei confronti del Condominio il quale, si legge in sentenza, "sicuramente non può essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare".
Infatti, come osservato dalla giurisprudenza richiamata e condivisa dal Collegio campano, l'art. 1117 c.c. stabilisce che le parti comuni dell'edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il Condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse.
In conclusione: "le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'Ente Condominio ma dei singoli condomini, quindi la misura volta a colpire l'abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici comproprietari delle stesse".