Patrocinio a spese dello Stato: come richiederlo?
Il requisito principale per poter richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato è quello economico. Ma cerchiamo di indagare meglio sull'argomento!
Chi può accedere a questo istituto? Qual è il procedimento da seguire per inoltrare la richiesta?
Cosa s'intende per gratuito patrocinio?
Secondo il DPR 30 maggio 2002 n. 115, per promuovere il diritto di difesa, è possibile richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Gli articoli 74-145, infatti, regolano questo istituto che serve a fornire l'assistenza di un avvocato alle persone meno abbienti. Questo servizio viene offerto nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, e nelle procedure di volontaria giurisdizione e vale per ogni grado del giudizio.
Non bisogna però confondere il gratuito patrocinio con l'avvocato d'ufficio. Nel secondo caso, infatti, si tratta di un difensore nominato dallo Stato all'interno dei processi penali quando l'imputato non ha ancora avuto la possibilità di nominare un avvocato di fiducia. Il difensore d'ufficio viene assegnato indipendentemente dal reddito e viene pagato dall'imputato.
I requisiti per richiedere il patrocinio a spese dello Stato
Il requisito principale per poter richiedere il gratuito patrocinio a spese dello Stato è quello economico. Il richiedente, infatti, dev'essere titolare di un reddito annuo non superiore a 11.528,41 euro, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il richiedente conviva con il coniuge o con altri familiari, invece, si terrà conto del reddito totale, a meno che gli interessi del richiedente non siano in conflitto con i familiari con cui convive.
Possono usufruire del gratuito patrocinio le seguenti categorie:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
- l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
Secondo l'articolo 91, non è possibile richiedere il gratuito patrocinio:
- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Come richiedere il gratuito patrocinio?
I moduli per la domanda sono disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, dove bisognerà poi inviare la richiesta. La domanda dev'essere consegnata in carta semplice con una fotocopia del documento d'identità valido o può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà valutare la domanda ricevuta e, entro 10 giorni, emetterà uno dei tre provvedimenti possibili: accoglimento, non ammissibilità e rigetto. Le domande vengono poi sottoposte al controllo del reddito attraverso il giudice competente e l'Ufficio delle Entrate.
Se la richiesta viene approvata, il richiedente può nominare un difensore scegliendolo attraverso l'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di processo penale, invece, la domanda dev'essere consegnata presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, o se hai qualche ulteriore dubbio, puoi porre una domanda pubblica ai nostri professionisti nella sezione l'Avvocato risponde.