Pratica anticipata per i laureandi in giurisprudenza

Quanti dei 18 mesi previsti sarà possibile anticipare? Quali i criteri per accedere?

15 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Pratica anticipata per i laureandi in giurisprudenza

Gli studenti dell'ultimo anno di giurisprudenza hanno l'opportunità di anticipare il praticantato.

Gli studenti che si trovano nell'ultimo anno del percorso universitario di giurisprudenza hanno ora l'opportunità di anticipare 6 mesi del praticantato sui 18 previsti. I laureandi, dunque, avranno la possibilità di accelerare l'abilitazione alla professione. Questa opportunità sarà disponibile a partire dal prossimo anno accademico 2017/2018, in quanto sarà necessario che le università locali e gli ordini territoriali stipulino apposite convenzioni che possano permettere l'attuazione della Convenzione Quadro.

L'anticipazione del praticantato è stata istituita dalla Convenzione quadro, firmata fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, che ha messo in atto la legge 247/2012 (riforma forense del 2012) e il decreto n. 70/2016 del 17 marzo 2016 del ministero della Giustizia.

Come accedere al praticantato?

Quali sono i requisiti per poter partecipare anticipatamente al tirocinio nell'ultimo semestre prima della laurea? Il laureando dovrà essere in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni del suo corso di laurea e aver ottenuto i crediti delle seguenti materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. Non è necessario ottenere una media determinata, anche se, nelle precedenti bozze, si richiedeva una media dei voti corrispondente a 27.

Il praticantato di 6 mesi può essere svolto dai laureandi di Giurisprudenza a patto che seguano le regole del tirocinio. Gli studenti, infatti, dovranno garantire almeno 12 ore a settimana presso lo studio legale in cui avviene il praticantato e 12 udienze a semestre, rispetto alle 20 richieste negli altri 12 mesi.

Per vigilare sulla vita accademica dello studente che sta svolgendo il tirocinio ci sarà un tutor. Il praticante, infatti, ha il dovere di continuare a garantire la frequenza dei corsi. Il tutor accademico, secondo quanto affermato dalla Convenzione, dovrà garantire «l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie».

Alla fine dei sei mesi di praticantato, il praticante dovrà consegnare una relazione finale che verrà controllata e controfirmata dall'avvocato dello studio e dal tutor accademico. In seguito, la relazione verrà consegnata al Consiglio dell'Ordine corrispondente. Dopo aver verificato lo scritto, il Consiglio rilascerà un attestato di tirocinio semestrale.

E se lo studente non si laurea entro due anni dalla fine del praticantato anticipato?

Se dopo aver terminato il praticantato anticipato, lo studente non si laurea nei due anni successivi, potrà richiedere la sospensione del tirocinio durante sei mesi. Dopo questo periodo, però, se non si riprende il praticantato, il nome dello studente verrà cancellato dal registro dei praticanti.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, parlando dei cambiamenti che si stanno mettendo in atto per riformare il ciclo unico di giurisprudenza, Carla Barbati, presidente del Consiglio universitario nazionale ha affermato:

«Si auspica che queste prime innovazioni consentano ora di riaprire il tavolo sul riordino del corso di laurea magistrale, chiudendo un percorso avviato dal Cun nell'aprile 2013 e sfociato nella presentazione da parte delle associazioni scientifiche di area giuridica e della stessa Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche di tre proposte di riforma trasmesse al Miur il 19 gennaio 2015».

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