Quando la colpa è del pedone
Esistono situazioni in cui il pedone è in parte (se non in toto) colpevole del sinistro stradale.
"Il pedone ha sempre ragione" si potrebbe dire, parafrasando una famosa frase. Eppure, in caso di incidente stradale, non sempre è così. La convinzione (errata) che la colpa sia sempre del conducente è dovuta al primo comma dell’articolo 2054 del codice civile che sancisce che:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel corso degli anni, infatti, la giurisprudenza ha segnalato diversi casi in cui, la responsabilità non è dell’automobilista, bensì del pedone. Quali sono i casi principali in cui ciò avviene? Innanzitutto, bisogna ricordare che in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, i giudici avevano ripreso precedenti decisioni dello stesso tribunale affermando che: “deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.
Allo stesso modo, anche se il pedone dovesse commettere errori, il conducente deve sempre fare attenzione, rispettando essenzialmente tre obblighi: ispezionare costantemente la strada; mantenere sempre il controllo del veicolo; prevedere le eventuali situazioni di pericolo.
Nonostante ciò, esistono situazioni in cui il pedone è in parte (se non in toto) colpevole del sinistro stradale. Ecco alcuni dei principali casi, secondo recenti sentenze:
Guardare il cellulare: secondo il Tribunale di Trieste, con la sentenza 380 del 7 giugno 2019, l’80% della responsabilità di un incidente strada era da attribuirsi alla stessa donna investita, in quanto aveva attraversato la strada senza guardare, mentre parlava tranquillamente al cellulare.
Colpa esclusiva del pedone: come sancisce la sentenza n. 18321/2019 della Corte di Cassazione: “affinché in caso di investimento sia affermata la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso; che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza”.
Pedone in stato di ubriachezza: la sentenza n. 2547 dell’11 giugno 2019 della Corte d’appello di Milano riguarda il caso di un sinistro stradale avvenuto fra un’auto e due pedoni: “Il caso in esame è caratterizzato da elementi che portano al superamento della presunzione di colpa a carico del conducente dell’auto investitrice”. Alle condizioni di estrema difficoltà nell’avvistamento dei pedoni, dell’oscurità notturna e della scarsa pubblica illuminazione si aggiunge che “senza che i pedoni, anche a motivo dello stato di ubriachezza in cui versavano, prestassero nell’attraversamento l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo, sottostimando il rischio dell’attraversamento e non dando la dovuta precedenza all’autovettura che procedeva al di sotto del limite di velocità”.
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