Revoca Cautelare ante causam amministratore S.r.l.
é ammissibile la revoca cautelare dell'amministratore della S.r.l. "ante causam" senza la necessaria proposizione di un giudizio di merito
La riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo n. 6/2003, ha innovato profondamente la disciplina delle società a responsabilità limitata valorizzandone l'autonomia statutaria e dotando il singolo socio di ampi poteri che possono definirsi di "partecipazione" e di "uscita": i primi consentono al socio di poter incidere sulle scelte della società e su coloro che concretamente le adottano, i secondi sono relativi alla facoltà di liberarsi agevolmente dal vincolo sociale, ampliando considerevolmente la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso svincolandosi, così, dalla compagine sociale.
Tra le modifiche maggiormente significative introdotte, il legislatore ha previsto, al terzo comma dell'art. 2476 c.c., la facoltà in capo al singolo socio (seppur di minoranza) non solo di proporre l'ordinaria azione di merito volta all'accertamento della responsabilità degli amministratori ma anche di agire in via cautelare per la revoca di quest'ultimi nel caso di gravi irregolarità poste in essere nella gestione della compagine sociale.
Seppur il tenore letterale del terzo comma dell'art. 2476 c.c. qualifichi come "cautelare" il provvedimento di revoca, sul punto sono sorte – in giurisprudenza - interpretazioni discordanti, aventi ad oggetto la necessarietà, o meno, della preventiva instaurazione di un giudizio di merito volto ad accertare l'effettiva sussistenza della responsabilità in capo agli amministratori per le gravi irregolarità nella gestione societaria e dunque la dipendenza e necessaria strumentalità del procedimento cautelare rispetto al procedimento di merito.
Secondo l'interpretazione più restrittiva e letterale della norma, infatti, sussisterebbe una dipendenza diretta in termini "anticipatori" della domanda di revoca rispetto all'azione di responsabilità il cui oggetto deve necessariamente corrispondere a quello del giudizio cautelare e, pertanto, non sarebbe ammissibile la proposizione "ante causam" della domanda cautelare che, infatti, sarebbe meramente strumentale e funzionale rispetto al diritto fatto valere nel giudizio di merito. Nello specifico, secondo tale interpretazione, il ricorso cautelare proposto "ante causam" e senza indicazione alcuna della correlata azione di merito a cui è strumentale sarebbe affetto da nullità insanabile per mancanza di un elemento identificativo della domanda nonché del suo oggetto.
Tuttavia, la Giurisprudenza che si è affermata negli ultimi anni con orientamento prevalente sostiene l'ammissibilità dell'azione cautelare di revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità di gestione poste in essere da quest'ultimi anche in via autonoma e, quindi, "ante causam" e senza la necessaria proposizione di un giudizio di merito volto ad accertare l'effettiva responsabilità in capo all'amministratore.
Invero, Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che le due azioni sono caratterizzate da una reciproca autonomia, essendo del tutto separate ed indipendenti; infatti, mentre il ricorso cautelare di revoca dell'amministratore risponde ad una finalità autonoma di tutela del singolo socio, l'azione di responsabilità ha ad oggetto una pretesa risarcitoria che prescinde dalla permanenza in carica degli amministratori e rispetto alla quale, dunque, il provvedimento di revoca non ha alcun effetto anticipatorio. Più nel dettaglio, l'azione di merito è volta ad ottenere il risarcimento di un pregiudizio economico subito dalla società nel suo complesso e non già dal singolo socio; pregiudizio economico che si è, quindi, già realizzato, di contro, l'azione cautelare di revoca consente ai soci di ottenere la rimozione dell'amministratore dalla carica affinché quest'ultimo non persista nella gestione irregolare della Società.
Presupposti necessari per l'esperimento del procedimento cautelare sono, quindi, le gravi irregolarità gestorie poste in essere dall'amministratore anche in mancanza di pregiudizi economici dalle stesse derivanti che, invece, costituiscono elemento imprescindibile per l'instaurazione del giudizio di merito di responsabilità dell'amministratore. Ne deriva, pertanto, l'assoluta autonomia ontologica delle azioni sopra esplicitate.
In conclusione, la tesi restrittiva merita di ritenersi del tutto superata, difatti, in applicazione della stessa si giungerebbe al paradosso secondo cui la revoca potrebbe essere pronunciata solo quando i danni – di cui contemporaneamente si chiede il risarcimento - si siano già realizzati e non anche nei casi in cui il patrimonio sociale sia sottoposto, per effetto di gravi irregolarità, al concreto ovvero potenziale rischio di pregiudizio economico non ancora verificatosi, vendo meno la tutela che il Legislatore ha inteso offrire ai singoli soci di una S.r.l.
È da condividersi la tesi ormai dominante in materia, e ciò anche da un punto di vista strettamente logico – giuridico, non sussistendo alcun nesso di strumentalità e/o dipendenza tra i due rimedi giurisdizionali, aventi – come detto - finalità del tutto autonome l'uno dall'altro nonché in considerazione del fatto che l'azione cautelare non è dotata di effetti anticipatori rispetto all'eventuale e successiva azione di merito, che, pertanto, ben potrebbe anche non essere esercitata.
Infine, sebbene l'orientamento prevalente sia ormai diffuso nell'ambito della giurisprudenza di merito, si attende e si auspica la conferma definitiva dello stesso anche in sede di Legittimità.
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