Separazione giudiziale: assegnazione casa coniugale in comune differente
L'abitazione coniugale che si trova in un comune differente da quello della separazione sempre che continui a mantenere con il nucleo famigliare una stretta connessione, può essere assegnata
E' del 31 dicembre 2020 la decisione della Cassazione , la n. 30014, che riconosce alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale che si trova in comune diverso da quello dove si trovava il Tribunale all'epoca competente e che aveva emesso la sentenza di separazione giudiziale oltre che dovuto il mantenimento.
I fatti: i coniugi, di comune accordo, si trasferiscono dopo aver vissuto qualche tempo con i propri figli in altra città differente dalla abitazione originaria. A un primo trasferimento ne seguirono altri . La moglie che, pur avendo teoricamente capacità reddituale ma che non aveva mai lavorato anche se aveva abitato in città che potevano offrire occasioni di lavoro, rinuncia all'attività lavorativa d'accordo con il marito per occuparsi della casa e dei figli che, come detto dopo il primo spostamento, hanno seguito il padre e la madre nei numerosi spostamenti sempre motivati dall'attività lavorativa del padre.
Da qui il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie di limitato importo e l'affermazione della Cassazione di assegnazione dell'originaria abitazione dove era stato costituito all'inizio il nucleo famigliare prima di tutti i frequenti spostamenti su tutto il territorio nazionale con ritorno appena possibile per alcuni tempi e negli intervalli tra un trasferimento e l'altro alla casa famigliare originaria, casa dove era stata lasciata la residenza anagrafica di tutti i componenti della famiglia nonostante i molti trasferimenti. La Corte, ritenendo quindi sussistere una forte connessione identificativa della abitazione famigliare nonostante i lunghi periodi di assenza dalla originaria abitazione, non ha ritenuta valida la richiesta del marito di considerare quale casa famigliare quella dove era avvenuta la separazione e quindi era stata radicato il procedimento giudiziale e dove la figlia minore aveva frequentato le scuole medie, stabilendo l'assegnazione della prima abitazione famigliare alla madre e alla progenie non ancora autonoma economicamente.