Tradimento: negato l'assegno di mantenimento
Negato l'assegno di mantenimento ed addebitata la separazione all'ex coniuge fedifrago se il tradimento ha determinato la crisi della coppia.
Per beneficiare dell'assegno di mantenimento è indispensabile non essere stati responsabili della crisi coniugale, degenerata nell'impossibilita di convivere. La pronuncia di addebito della separazione e la conseguente negazione del diritto all'assegno interviene quando si configura una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (dovere di reciproca fedeltà, di assistenza morale, materiale e di coabitazione).
Nelle richieste di addebito della separazione legate al tradimento è il fattore temporale ciò che permette di considerare l'infedeltà causa o effetto della crisi coniugale. Se il partner infedele dimostra che la crisi familiare era già in essere e che quindi il suo tradimento è stato una sorta di reazione rispetto alle negligenze dell'altra parte, infatti, la separazione non gli verrà addebitata.
La Cassazione, con la Sentenza n.10823 del 24 maggio 2016, ha adeguato i principi cardine al caso sottoposto al suo esame, sottolineando come dagli elementi probatori e istruttori raccolti si evinceva che il rapporto coniugale era entrato in crisi solo dopo che l'ex moglie aveva deciso di tradire il partner.
La ex moglie fedifraga, in tal caso, non solo si è vista addebitare la separazione, ma, considerando che fra i due lei godeva di un reddito superiore, è stata altresì condannata a pagare, a favore dell'ex marito, un assegno di mantenimento.
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