TRASFERIMENTO DELL’ALLOGGIO IN GODIMENTO AL SOCIO AL CONIUGE SEPARATO ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE.

"La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina un

25 GIU 2020 · Tempo di lettura: min.
TRASFERIMENTO DELL’ALLOGGIO IN GODIMENTO AL SOCIO AL CONIUGE SEPARATO ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE.

"Nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale".

Con l'Ordinanza n. 12114/20 del 22 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, ormai da tempo consolidato, secondo il quale in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione del contratto di locazione ex lege al coniuge collocatario dei figli e, quindi, assegnatario della casa coniugale allo scopo di tutelare l'interesse dei figli minori di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare.

Nel caso di specie, una cooperativa aveva concesso in locazione ai propri dipendenti ed ex dipendenti degli alloggi a canoni di locazione agevolati al fine di assicurare agli stessi ed alle loro famiglie un alloggio dignitoso a condizioni economiche compatibili con il loro livello di reddito.

A seguito della separazione personale dei coniugi, il Giudice aveva assegnato la casa familiare, concessa in locazione dalla cooperativa, alla moglie del consociato.

La cooperativa ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare l'occupazione abusiva dell'immobile, dal momento che lo stesso era stato concesso in locazione al marito a canone agevolato e che il suo godimento era stato concesso alla moglie separata, senza autorizzazione alcuna.

Il convenuto si è difeso sostenendo che l'alloggio era stato assegnato alla moglie in sede di separazione, pertanto, la stessa era, legittimamente, subentrata nel contratto di locazione.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato i ricorsi della cooperativa ritenendo che, nel caso di specie, dovesse essere applicato l'art. 6 della Legge 392/1978 il quale stabilisce che "in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo" al fine di tutelare il superiore interesse dei minori a conservare l'ambiente familiare.

I Giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno, quindi, precisato che si è verificata una cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario, con conseguente estinzione della posizione del conduttore originario.

La cooperativa ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione sostenendo che, nel caso concreto, non potesse essere applicata, in via analogica, la normativa sulle locazioni ad uso abitativo ed, in particolare, l'art. 6 della Legge 392/1978.

Secondo la ricorrente, infatti, i Giudici di merito non avrebbero considerato il profilo associativo e corporativo-mutualistico di tipo chiuso, volto ad assicurare ai soci della cooperativa alloggi ad un costo agevolato, finalità che verrebbe meno qualora l'assegnazione degli alloggi sfuggisse al suo controllo e fosse alterata dai provvedimenti del Giudice della separazione.

La Suprema Corte non ha accolto le tesi sostenute dalla cooperativa ritenendo che la successione ex lege nel contratto di locazione in favore del coniuge separato, assegnatario della casa coniugale, si verifica anche in relazione agli alloggi di cooperativa edilizia costituita a vantaggio di una particolare categoria di dipendenti o ex dipendenti in pensione allo scopo di mettere a disposizione degli stessi e del loro nucleo familiare alloggi dignitosi a condizioni economiche sostenibili e proporzionale al loro reddito.

Secondo gli Ermellini, infatti, la finalità dell'assegnazione degli alloggi è quella di assicurare non solo ai dipendenti, ma anche alle loro famiglie il godimento di un immobile dignitoso.

Il trasferimento ex lege del contratto di locazione in capo al coniuge separato assegnatario della casa coniugale non contrasta, infatti, con le finalità mutualistiche perseguite dalla cooperativa a tutela dei propri dipendenti ed ex dipendenti in quanto, il godimento dell'immobile a condizioni agevolate prosegue in favore di componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario e non di terze persone estranee.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso della cooperativa.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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