Una persona offesa dai reati può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti reddituali.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12191/2020 depositata il 15 aprile scorso.
La Corte di Appello aveva revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, disposto dal Tribunale in favore di A.N., rilevando che dal sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria era emerso che il soggetto aveva percepito un reddito eccedente i limiti di legge per l'ammissione al beneficio.
Ricorrendo in Cassazione, l'interessata aveva lamentato di essere parte civile in un procedimento penale riguardante il reato di prostituzione minorile e, dunque, di poter rientrare tra i soggetti ammessi al beneficio anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dalla legge (ex art. 76, c. 4 ter, d.p.r. n. 115/2002), non dovendo pertanto la persona offesa comunicare le variazioni del proprio reddito.
La Corte di Cassazione nel ritenere fondato il ricorso promosso dalla donna ha chiarito che l'art. 76 c. 4 ter del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che la persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti reddituali. Pertanto, la relativa istanza di ammissione al beneficio necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 79 e non anche dell'allegazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l'ammissione.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha affermato il principio secondo cui "una volta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 76 comma 4 ter del d.p.r. n. 115/2002 non è tenuto ad adempiere all'obbligo di allegazione della certificazione di cui all'art. 79 comma 1 lettera d) del predetto d.p.r".