ADULTERIO "APPARENTE" E ADDEBITO
La tematica dell'adulterio "apparente" nell'addebito della separazione. La maggiore gravità di adulteri apparenti rispetto a singoli adulteri reali. Contrasti e linea della Suprema Corte.
Una recentissima sentenza del Tribunale di Asti, la n. 749/2017, ha richiamato nuovamente l'attenzione sul tema dell'adulterio c.d. "apparente", come causa di addebito nella separazione.
La giurisprudenza si è dovuta occupare più volte in passato di tale tematica, che si riferisce non agli adulteri realmente consumati ma a tutte quelle condotte , che per le modalità con cui sono poste in essere, possano fare intendere che si sia consumato o si stia consumando effettivamente un adulterio. Nell'ultimo caso esaminato, nel quale la moglie aveva reclamato la condanna per addebito del coniuge, in una fattispecie in cui la signora riferiva di aver ritrovato un cellulare impiegato dal coniuge per relazionarsi ad una sua amica di lunga data, si è affermato che in realtà non può in tale caso rinvenirsi una ipotesi di addebito nella separazione. In effetti, come pare di comprendere, la moglie non aveva conosciuto o percepito alcuna particolare frase che potesse essere considerata sintomatica di un adulterio ma aveva semplicemente sospettato che l'uso di un cellulare, ma aveva semplicemente sospettato che l'uso di un cellulare, nascosto per colloquiare con una vecchia amica, potesse indurla ritenere la presenza di una relazione extra coniugale. Di conseguenza, la signora era caduta in uno stato di profonda crisi depressiva e si era dovuta rivolgere ad uno psichiatra per lenire le sue sofferenze e superare la crisi del suo equilibrio psichico.
Il Tribunale di Asti ha ritenuto che la mera circostanza di contatti telefonici, sia pure riservati e nascosti al coniuge, non è indicativa della sussistenza di una relazione extraconiugale, anche in considerazione del fatto che comunque vi era un pregresso rapporto, fra il coniuge e l'amica, risalente molto addietro nel tempo.
Invero, per quanto l'utilizzo di comunicazioni nascoste possa dar adito a sospetti, non può che condividersi l'orientamento giurisprudenziale tracciato, dal momento che conversazioni, pur reiterate, non costituiscono prova di adulterio e peraltro l'impiego di conversazioni riservate potrebbe forse esser stato giustificato anche dalla particolare gelosia da cui era affetta la signora, che poi per tale ragione è caduta sinanche in una grave crisi depressiva, così forse potendosi intendere la ragione per cui il coniuge avesse preferito non comunicare apertamente con la sua vecchia amica. Ma, tale sentenza non scalfisce quanto affermato in precedenza dalla giurisprudenza e cioè che adulteri "apparenti", quali possono rinvenirsi da comunicazioni verbali, epistolari, telefoniche, o da altre condotte "simil-inferenziali" ed allusive, possono divenire causa di addebito, se "in considerazione degli aspetti esteriori e dell'ambiente in cui i coniugi vivono si dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà con offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge"( Cassazione Civile, I Sezione, sentenza n. 8929 del 12.4.2013 che confermava la sentenza del 3.5.2006 del Tribunale di Forlì e del 22.8.07 della Corte di Appello di Bologna).
Nel caso di Forlì vi erano stati molti contatti virtuali a mezzo del telefono o via internet ma non era emersa la prova di incontri personali né di congressi carnali; in particolare la Corte di Appello di Bologna aveva accertato che non solo non vi era stata una relazione sentimentale adulterina ma neanche atti di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale, traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l'onore, dal momento che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell'eventuale infatuazione di lui.
Invero, però, il Tribunale di Caltanissetta , con sentenza n. 1018/2012, aveva affermato viceversa che è sufficiente "scambiarsi qualche sms da cui si denota un rapporto affettuoso con un'altra persona" per vedersi addebitare la causa di separazione dal momento che l'adulterio, ancorché non consumato, è comunque incompatibile con il dovere di fedeltà e lealtà derivante dal matrimonio, per cui anche la chat erotica o la semplice infatuazione o ancora l'amore platonico nato su internet costituiscono ipotesi di tradimento della fiducia amorosa e valgono a rendere il coniuge responsabile della separazione.
Comunque, in ogni caso, è richiesto l'accertamento che la violazione della fiducia sia stata causa della crisi dell'unione familiare, incrinando il rapporto e ledendo la dignità e l'onore del coniuge tradito.
Nel caso di Caltanissetta, come si evince dalla sentenza, il marito aveva memorizzato sul cellulare diversi messaggi che lasciavano intendere l'esistenza di una relazione adulterina, ipotesi avvalorata dalla scoperta di files amatoriali erotici che lo ritraevano in atteggiamenti confidenziali con un'altra persona e la prova testimoniale delle dichiarazioni della presunta "amante" confortava la tesi dell'adulterio "apparente", in quanto la teste riferiva di non aver intrattenuto rapporti sessuali ma solo rapporti di significativa natura, in quanto riferiva il coniuge si era più volte confidato con lei del clima poco sereno che viveva in casa con la moglie, donde una sostanziale condotta di "slealtà". Vi è da ricordare che la Suprema Corte ( Cfr. Cass. Civile sentenza n. 9287/ del 18.9.87) ha affermato che " il dovere di fedeltà coniugale consiste nell'impegno di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa solo come astensione da relazione sessuali extra coniugali".
Ne consegue che anche i comportamenti che ledono la sensibilità e la dignità costituiscono una violazione del dovere di "fedeltà".
Sono importanti le conseguenze: non ogni comportamento infedele viola di per sé, isolatamente considerato, l'ipotesi del tradimento ma la violazione degli obblighi coniugali rileva se correlata alla consapevolezza e alla volontà di ledere l'onore, il decoro, la dignità persona e la sensibilità del coniuge. In altre parole un singolo atto di adulterio reale, se compiuto in forma assolutamente riservata, è assai meno nocivo e non è causa di addebito, a differenza di una condotta grave, continua e persistente di adulterio "apparente", che per la sua estrinsecazione, nel mondo delle relazioni amicali, familiari e di lavoro, nonché per la sua esternazione al coniuge, costituisce una intollerabile offesa alla dignità, all'onore, alla sensibilità e all'amor proprio del coniuge.