Approvata la legge sul testamento biologico
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può preparare le cosiddette "disposizioni anticipate di trattamento".
Quali sono le principali novità introdotte dalla legge 2801 sul teastamento biologico?
Dopo anni di dibattiti al di fuori e all'interno del Parlamento, il 14 dicembre scorso è stata approvata dal Senato la legge sul cosiddetto "testamento biologico". Ciò vuol dire che una persona, in condizioni di lucidità mentale, può esprimere la propria volontà riguardo alle terapie mediche che potrebbe accettare o rifiutare in futuro qualora dovesse trovarsi in condizioni di incapacità a causa di malattie invalidanti o irreversibili. È bene ricordare che, però, la legge 2801 appena approvata non rende legale né l'eutanasia, ossia l'interruzione della vita attraverso intervento medico, né il suicidio assistito che consiste nell'interruzione della propria vita attraverso un farmaco.
Quali sono, dunque, le novità introdotte dalla legge?
Ecco le principali.
Consenso informato
Così come stabilito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è fondamentale tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Viene valorizzata, attraverso il cosiddetto consenso informato, la relazione di fiducia esistente tra paziente e medico e, nel caso, anche con i familiari: "Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso". Ogni persona, inoltre, ha il diritto di conoscere in modo completo le proprie condizioni di salute e anche i vantaggi e i rischi dell'accettazione o del rifiuto dei trattamenti sanitari proposti. La legge, inoltre, include nella categoria dei "trattamenti sanitari" anche la nutrizione e l'idratazione che, di conseguenza, possono essere rifiutati.
Nel caso dei minori o degli incapaci, saranno i genitori o i tutori a esprimere il consenso informato anche se il paziente continua ad avere il diritto di esprimere la propria volontà.
Terapia del dolore
Il medico deve avere come obiettivo quello di alleviare le sofferenze del paziente attraverso un terapia del dolore adatta e le cure palliative. Tuttavia, nel caso in cui il paziente abbia una malattia con una "prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati". È possibile, inoltre, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in accordo con il paziente, in caso di "sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari". È importante ricordare che il paziente non può richiedere al medico di eseguire trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali e, allo stesso tempo, il medico ha la possibilità di appellarsi a una sorta di obiezione di coscienza, ossia può decidere di non seguire il paziente che ha rifiutato il consenso che, in ogni caso, potrà rivolgersi a un altro medico.
Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può definire le cosiddette "disposizioni anticipate di trattamento" attraverso cui esprime le proprie preferenze rispetto ai trattamenti sanitari qualora, in futuro, sia incapace di comunicare. In generale il consenso, per essere legittimo, dev'essere espresso attraverso forma scritta o videoregistrata. Il paziente sceglie "una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie". Queste disposizioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
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