Assegno pagato a persona diversa dal beneficiario identificata con patente: la banca è responsabile?
Esclusa la responsabilità dell'istituto dopo che l’operatore di sportello ha verificato che il documento d’identità non presentava segni di contraffazione.
Deve ritenersi esclusa la responsabilità della banca per aver pagato un assegno munito della clausola di intrasferibilità a favore di una persona diversa dall'effettivo beneficiario dopo che l'operatore di sportello ha verificato che il documento d'identità esibito non presentava segni di contraffazione.
È altresì ininfluente il fatto che il soggetto diverso dall'effettivo beneficiario abbia aperto un libretto di deposito su cui è stato versato l'importo portato dall'assegno, in quanto il dipendente della banca è tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni solamente in presenza di precisi indici che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è realmente legittimato a riscuoterlo.
Sono questi i principi sanciti dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 35821 del 6 dicembre 2022 in materia di responsabilità della banca.
IL FATTO
La vicenda ha visto una compagnia assicurativa chiedere che venisse accertata la responsabilità della banca per aver provveduto al pagamento di un assegno munito della clausola di intrasferibilità a favore di una persona diversa dall'effettivo beneficiario.
Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione proposta dall'intermediario contro la sentenza di primo grado favorevole all'assicuratrice, poiché ha ritenuto che l'istituto di credito non aveva assolto l'onere sul medesimo incombente di provare il proprio comportamento diligente ai sensi dell'art. 1176 comma 2, c.c. ed art. 1218 c.c.
Il Giudice d'appello ha rilevato che l'apertura di un libretto di risparmio postale al fine di provvedere al versamento dell'importo di un assegno presentato contestualmente per l'incasso avrebbe dovuto indurre il cassiere a non limitarsi ad una verifica della patente di guida.
L'operatore di sportello avrebbe infatti dovuto non solo accertare in maniera più approfondita l'identità del portatore del titolo, chiedendo a quest'ultimo l'esibizione di un secondo documento di identità o di una visura anagrafica, ma anche verificare se il codice fiscale presentato corrispondesse o meno ad una persona effettivamente esistente.
Il Tribunale ha infine escluso, nel caso di specie, il concorso di colpa contestato alla compagnia di assicurazione per aver effettuato la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria.
La banca ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
Nell'esaminare la fattispecie, la Cassazione ha innanzitutto osservato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, sebbene munito della clausola di intrasferibilità, costituisce una condotta idonea a far emergere il concorso di colpa del mittente, allorquando si sia verificata la sottrazione del titolo e la sua riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
Il mittente si esporrebbe infatti volontariamente ad un rischio superiore rispetto a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
La condotta imprudente del mittente costituirebbe un antecedente necessario dell'evento dannoso che andrebbe a concorrere con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del prestatore [1].
Per quanto concerne invece la questione riguardante la clausola generale di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. richiesta alla banca, la Cassazione ha premesso che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente attraverso il riscontro di un unico documento d'identità personale (carta di identità, patente, passaporto).
La patente di guida, al pari della carta d'identità, è dunque uno strumento sufficiente per una diligente identificazione sempre che non siano rilevabili sul documento segni od indizi di falsità.
Per i Giudici di legittimità è perciò errata la posizione sostenuta dal Giudice d'appello laddove non ha ritenuto liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione tramite la patente perché il cassiere avrebbe dovuto richiedere un secondo documento di identità od una visura anagrafica e soprattutto verificare il codice fiscale [2].
è inoltre irrilevante il fatto che la presentazione all'incasso dell'assegno fosse avvenuta contestualmente all'apertura di un libretto di risparmio postale solamente al fine di provvedere al versamento dell'importo del titolo per imporre all'addetto allo sportello il dovere di agire con particolare cautela.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso che la banca, a cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione, debba astenersi da onorare il titolo girato per l'incasso da persona ad essa sconosciuta ma individuata con un documento di identità apparentemente autentico, quando quest'ultima apra contestualmente un libretto di risparmio su cui versare la provvista [3].
L'incaricato della banca al quale è stato esibito un documento non recante tracce di alterazione non è infatti tenuto ad operare complesse verifiche circa la genuinità dello stesso in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo.
La finalità del libretto è infatti proprio quella di consentire al cliente di operare i versamenti.
Per la Cassazione non può inoltre ritenersi eccezionale od equivoca l'eventualità che, proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura di un libretto di deposito, siano poste in atto delle operazioni di cassa come la negoziazione di assegni.
Il dipendente della banca è tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni solamente in presenza di precisi indici diversi rispetto a quelli valorizzati nel caso di specie, che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo.
I Giudici di legittimità hanno in definitiva chiarito che la banca girataria per l'incasso di un assegno non è obbligata a svolgere ulteriori operazioni di verifica quando non sussistano situazioni che – in base a precise massime di esperienza - suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dal titolo.
La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio.
[1] Cass. Civ., Sez. Un., 20/05/2020, n. 9769
[2] Cass. Civ., Sez. I, 17/05/2022, n. 15833
[3] Cass. Civ., sez. I, 24/05/2022, n. 16781
Nota a sentenza redatta dall'avv. Leonardo Serra pubblicata sul sito di informazione giuridica Altalex (www.altalex.com)
Link: https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/27/assegno-pagato-a-persona-diversa-da-beneficiario-identificata-con-patente-banca-responsabile