Banca Popolare di Vicenza
L’Arbitro per le controversie finanziarie in relazione ai ricorsi presentati dagli investitori in azioni di banca Popolare di Vicenza ha pronunciato in data 05 giugno 2017 le prime decisioni
L'Arbitro per le controversie finanziarie c.d. Acf n relazione ai ricorsi presentati dagli investitori in azioni di banca Popolare di Vicenza ha pronunciato in data 05 giugno 2017 le prime quattro decisioni sul punto, tutte favorevoli ai risparmiatori.
Le decisioni dell'Acf N.1, 3 e 4 del 5 giugno 2017
Nelle decisioni n. 1, n.3 e n.4 del 05.06.2017 gli investitori nei relativi ricorsi hanno tutti contestato alla banca la gestione irregolare degli ordini vendita delle azioni, eccependo in particolare il mancato rispetto di un criterio di priorità cronologica e la presenza di trattamenti discriminatori, dato che l'intermediario mentre avrebbe consentito ad alcuni dei clienti, e specialmente ai c.d. grandi azionisti, di liquidare l'investimento riacquistando le azioni, avrebbe negato la possibilità ad altri.
Sulla base di ciò i risparmiatori hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti pari alla differenza tra il prezzo di Euro 62,50 che avrebbero potuto realizzare se la banca avesse proceduto correttamente e a tempo debito al riacquisto dei titoli e il valore unitario attuale pari ad Euro 0,10 per azione.
L'Adf in tutte e tre le decisioni ha accertato che le carenze organizzative della banca contestate dai ricorrenti sono tali da determinare un inadempimento agli obblighi contrattuali, vista anche la disposizione di cui all'art. 21 Tuf lett. d), ai sensi della quale l'intermediario è obbligato a dotarsi di procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
In particolare l'Acf sul punto ha precisato che la banca non ha assolto l'onere gravante sulla stessa ai sensi dell'art. 23 comma sesto Tuf di provare di aver adottato assetti organizzativi idonei e che le suddette carenze organizzative risultavano dimostrate alla luce delle dichiarazioni dei vertici dell'istituto di credito e di procedimenti ispettivi della Consob.
A seguito di ciò in tutti e tre i casi l'Arbitro ha ritenuto di poter pervenire a favore degli investitori ad una liquidazione equitativa del danno, da individuarsi in una perdita di chance per i ricorrenti, chance che si ritiene vada correlata al periodo di inoltro degli ordini di vendita e che sia inversamente proporzionale al numero di azioni messe in vendita, dovendo considerarsi tanto più elevata quanto più ridotto era il quantitativo che il risparmiatore intendeva liquidare.
La decisione dell'Acf n.5 del t giugno 2017
Nel ricorso invece che ha portato alla decisione n.5 del 05 giugno 2017 il risparmiatore lamentava che la propria volontà nel sottoscrivere 100 azioni della banca vicentina non si era liberamente formata in quanto l'operazione le era stata prospettata alla stregua di uno strumento che le avrebbe potuto permettere l'accesso ad un mutuo ad un tasso agevolato, quale appunto il tasso che l'intermediario usualmente forniva ai propri soci.
Secondo l'Acf si può ritenere provata tale condotta della banca idonea a determinare l'annullabilità del contratto anche alla luce degli accertamenti compiuti dall'Agcom che ha individuato comportamenti uguali a quelli contestati dal ricorrente e consistiti nell'indurre i clienti ad acquistare azioni facendo leva sulla prospettazione del conseguimento di vantaggi in particolare legati alla concessione di mutui a tasso agevolato.
A fronte di ciò l'Acf ha condannato l'intermediario a restituire al risparmiatore la somma investita nell'acquisto delle azioni.
Cconclusioni
Dalle prime decisioni l'orientamento dell'Acf appare favorevole al risparmiatore ma comunque, prima di procedere al deposito di un ricorso, occorre esaminare attentamente ogni situazione alla luce delle caratteristiche dei singoli casi e dei singoli profili degli investitori.
Avv. Fabio Benatti