Si può sporgere una denuncia anonima?
Chi fa una denuncia anonima corre il rischio di essere denunciato per calunnia.
In generale, la denuncia anonima non ha nessun valore a livello legale. Tuttavia, così come indicato da alcune sentenze della Corte di Cassazione, esistono casi in cui può avere effetto.
È possibile fare una denuncia anonima? Quali limiti e quali effetti ha? Innanzitutto, secondo il comma 3 dell’articolo 333 del codice di procedura penale “Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240”. A sua volta, l’articolo 240 del codice di procedura penale sancisce che “I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato”. Vediamo cosa vuol dire a livello pratico.
In generale, dunque, sporgere una denuncia anonima non ha nessun valore, in quanto nella maggior parte dei casi non verrà presa in considerazione. In alcuni casi, addirittura, la denuncia anonima può ritorcersi contro chi l’ha fatta, potendo causare una controquerela per calunnia. Secondo quanto sancito dall’articolo 368 del codice penale, infatti, il reato di calunnia si presenta nel caso in cui “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Questo rischio si deve al fatto che, in generale, la persona che viene denunciata deve avere il diritto di sapere chi ha deciso di sporgere la denuncia per potersi difendere al meglio.
Eccezioni: in quali casi può avere effetto una denuncia anonima?
Come abbiamo visto, la denuncia anonima non ha nessun effetto ma può avere conseguenze su chi l’ha fatta. Tuttavia, esistono delle eccezioni. Se la denuncia anonima, infatti, raggiunge il pubblico ministero e quest’ultimo decide che questa informazione può essere di interesse, può decidere di chiedere alla polizia e alle autorità competenti di dare il via alle opportune indagini.
Questa eccezione è stata confermata poi anche da una sentenza n. 34450 della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, in cui si legge: “Una “denuncia anonima” non può essere posta a fondamento di atti “tipici di indagine” e, quindi, non e possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia crimínis” […] Ne discende che legittimamente anche nel caso in esame l’animo è stato utilizzato come mero atto di impulso investigativo per verificare l’esistenza una notitia criminis e poi, altrettanto legittimamente, in base a quanto emerso dalla doverosa investigazione, si è proceduto a perquisizione e sequestro”.
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