Una piantina di marijuana sul terrazzo non è reato
Il caso a Siracusa dove un uomo non ha subito nessuna condanna per la coltivazione di una pianta di marijuana.
La Corte di Cassazione decreta che non è reato coltivare marijuana sul balcone di casa.
Ovvio non si parla di piantagioni ma solo di una piantina e, tale piantina, deve avere caratteristiche ben precise per non ricorrere nel reato.
Il caso
Febbraio 2016 – Siracusa. Un signore viene "scoperto" dalla polizia; aveva una piantina di Cannabis indica sul suo terrazzo. Il caso finisce in tribunale ma si decide per il "non luogo a procedere" da parte del Gup del tribunale di Siracusa. Nonostante ciò il procuratore si oppone facendo presente che al coltivatore andava comunque imposta una sanzione.
La Corte di Cassazione contro il procuratore
La motivazione per cui la Cassazione non ha ritenuto il caso degno di punibilità è dovuto al fatto che, una sola piantina, in un contesto urbanizzato e con un numero di abitanti alto, non costituisce nessun tipo di rischio nell'incremento del mercato degli stupefacenti. In più la quantità di principio attivo della piantina (che aveva un Thc pari all'1,8%) avrebbe portato ad un massimo di 12 dosi e, quindi, avvalorava l'uso personale.
Il procuratore fa riferimento però alla legge penale art. 425-428 c.p.p. dove si fa presente che il sanzionamento viene fatto non solo tenendo conto della quantità di principio attivo ma tenendo conto anche delle caratteristiche della pianta stessa, basandosi quindi sulla tipologia, sull'altezza - che in questo caso superava il metro e ciò significava che era arrivata alla maturazione - e sul peso.
Ricorso non fondato – la risposta della Cassazione al procuratore
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del procuratore dando le seguenti motivazioni:
"La punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l'inoffensività "in concreto" ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l'accertamento della conformità al tipo botanico vietato". (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)
"Resta escluso quindi che rilevi ai fini dell'offensività della condotta e della correlata punibilità il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l'estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato." (Sez.4, n. 3787 cit.)