Colpa medica: pubblicate le attese motivazioni delle Sezioni Unite

Le Suprema Corte di Cassazione risolve il contrasto insorto a proposito dell’individuazione dei confini della colpa medica

1 MAR 2018 · Tempo di lettura: min.
Colpa medica:  pubblicate le attese motivazioni delle Sezioni Unite

E' stata depositata il 22 febbraio scorso la motivazione della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (numero 29/17), sulla delicata questione di"quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l'ambito di esclusione della punibilità previsto dall'art. 590-sexies c.p., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24".

Era infatti accaduto che, sull' identica questione, come troppo sovente accade, si fossero pronunciate,in termini assolutamente antitetici, due sentenze della stessaQuarta Sezione Penale. Con la sentenza Torabori - De Luca (n°28187/17), la Suprema Corte aveva ritenuto che il medico maipotesse essere esentato da responsabilità per imperizia, a ciò ostandovi il principio di colpevolezza, pur quando avesse operato nel rispetto delle linee – guida e buone pratiche, secondo un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell'art. 590 sexies c.p., e concludendo pertanto nel senso che, certamente, la legge Balduzzi fosse da ritenersi norma più favorevole; la sentenza Cavazza (n°50078/17), invece, aveva ritenuto che la novella causa di non punibilità fosse destinata ad operare sempre, indipendentemente dal grado della colpa.

La Suprema Corte, dopo aver ampliamente illustrato i limiti di entrambe le sentenze, ha fornito una ricostruzione della nuova causa di non punibilità (operante solo per i medici) all'esito di un delicato e non sempre agevole percorso ermeneutico volto, fondamentalmente, verso l'obiettivo di raggiungere un delicato equilibrio di bilanciamento di interessi concorrenti: da un lato il rispetto del principio di colpevolezza, dall'altro quello di ampliare l'area della non punibilità dei medici, nel rispetto della lettera della legge.

Così, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che vale anche per la responsabilità penale del medico la graduazione della colpa e la distinzione tra colpa grave e colpa lieve (con conseguente applicazione dell'art. 2236 C.C.quale regola di razionalità generale in quanto prevede che "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d'opera non risponde dei danni , se non in caso di dolo o di colpa grave"), e che le linee – guida , così come modificate dalla Legge Gelli – Bianco, sono assurte a paradigma indefettibile per la valutazione della condotta doverosa del medico, ne hanno tratto la conclusione che la causa di non punibilità introdotta dalla Legge Gelli – Bianco dovrà interpretarsi nel senso che il medico va esente da responsabilità solo quanto si è attenuto alle linee – guida, scelte in maniera appropriata ed adeguate al caso trattato, e l'evento dannoso di lesione o morte sia stato cagionato dalla sua condotta lievemente imperita.

Ricapitolando, pertanto, il medico risponde per morte e lesioni personali se: 1) è stato negligente o imprudente e da tale condotta sia dipeso l'evento dannoso, anche nel caso di colpa lieve; 2) se l'imperizia (anche per colpa lieve) si è manifestata in un caso in cui erano assenti linee – guida ose l'imperizia ha riguardato la scelta di linee guida rivelatasi non corretta rispetto alle specificità del caso

Conclusioni

Permangono, ad avviso di chi scrive, profili di criticità, nel senso che appare non conforme alla volontà del legislatore – cui pure pare volersi ispirare il Supremo Consesso – quella di limitare l'operatività della causa di non punibilità alle sole ipotesi di imperizia per colpa lieve, allorquando il medico si sia comunque attenuto alle linee – guida e buone pratiche.

Scritto da

Studio legale Adele Manno

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