COMMENTO A SENTENZA N.5700/2014 della CORTE DI CASSAZIONE A SS.UU.

in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è peren

19 NOV 2020 · Tempo di lettura: min.
COMMENTO A SENTENZA N.5700/2014 della CORTE DI CASSAZIONE A SS.UU.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.5700 del 2014 risolve un contrasto giurisprudenziale formatosi in punto di notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza nell'ambito del procedimento di c.d. equa riparazione ex L n. 89/2001, affermando il seguente principio di diritto: in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e pertanto è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza.

A fondamento di tale statuizione la Corte di Cassazione pone le seguenti considerazioni: a) il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU prescrive di evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio; b) nell'ambito della L. n. 89/2001 non vi è alcuna norma di legge che attribuisca natura perentoria al termine indicato nel decreto di comparizione per la notifica dello stesso e del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione; c) nell'ambito del procedimento per equa riparazione la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio, si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso e tale autonomia impedisce, sulla base del principio generale di cui all'art. 159 c.p.c., che la mancata notifica del ricorso possa comportarne la improcedibilità; d) nei procedimenti camerali, come è quello di equa riparazione, non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza e dunque nei procedimenti in questione, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità esistente nel sistema il giudice potrà, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

Nel caso di specie la Corte d'Appello di Roma investita di una domanda di equa riparazione, dichiarava il ricorso improcedibile per non aver il ricorrente provveduto alla notifica del ricorso e del decreto alla controparte nel termine stabilito nel decreto.

La Corte di Cassazione sulla scorta dei principi sopra enunciati, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza con rinvio.

Scritto da

Avvocati Clima Studio Legale Associato

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