Condominio e trasformazione del giardino in parcheggio
Sentenza n. 24960/2016: la trasformazione in parcheggio di una piccola parte del giardino non costituisce alterazione del decoro architettonico ex art. 1120 c.c
La Corte di Cassazione ribalta la sentenza n. 34/2012 pronunciata dalla Corte d'Appello di Trento in quanto la destinazione a parcheggio di una piccola area del giardino non integra gli estremi dell'art. 1120 c.c., ultimo comma, il quale vieta le innovazioni che, tra le altre cose, possano arrecare alterazione al decoro architettonico dell'edificio.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha tenuto conto delle dimensioni dell'area che è stata adibita a parcheggio: solo 60 mq su circa 800 mq totali. Il mutamento dell'esigua area del giardino, a parere dei giudici della Suprema Corte, non altera neppure il godimento dell'uso del giardino quale bene comune del condominio: i condomini dissenzienti possono, infatti, continuare ad usufruire della restante ampia parte di giardino la cui destinazione è rimasta immutata. Al più, tale mutamento comporta esclusivamente un'utilità ai singoli condomini e una valorizzazione economica degli edifici e, conseguentemente, un innalzamento del valore dei singoli appartamenti che costituiscono il condominio.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2490/2016 nega, dunque, che la delibera condominiale che decide circa la trasformazione a parcheggio di una piccola area di giardino debba essere approvata all'unanimità; è necessario, infatti, esaminare il caso di specie per valutare se la trasformazione integri la fattispecie dell'art. 1120 c.c., ultimo comma.