Condominio: uso turnario spazio comune
Sentenza n. 319/16: nulla la delibera condominiale che nega l'uso turnario dello spazio comune adibito a garage.
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso del condomino circa la dichiarazione di nullità della delibera condominiale che aveva respinto l'uso turnario dello spazio comune adibito a parcheggio delle autovetture.
A causa delle maggiori dimensioni delle autovetture, lo spazio adibito a parcheggio del condominio convenuto non è più sufficiente per ospitare i mezzi di tutti e nove i condomini. Uno di questi, in sede di assemblea, proponeva l'uso turnario dello spazio comune: la maggioranza, tuttavia, respingeva tale proposta. Il ricorrente, così, fa valere il diritto al pari uso dei beni comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c. chiedendo al giudice che la delibera venisse dichiarata nulla.
Il Tribunale di Roma, premesso che l'area destinata a parcheggio rappresenta un bene comune in quanto nessun trasferimento circa il predetto spazio era contenuta negli atti di compravendita degli immobili, prende atto, a seguito delle risultanze di una ctu, che lo spazio adibito a parcheggio non è sufficiente per ospitare contemporaneamente le autovetture di tutti i proprietari degli immobili. Quanto alla difesa di alcuni condomini circa l'eccezione di usucapione, il Giudice dichiara che diritto non è stato provato e dunque l'area resta usufruibile da tutti i condomini.
In conclusione, avendo la maggioranza respinto illegittimamente la delibera condominiale circa l'uso turnario dell'area garage, il giudice annulla la delibera e condanna la parte resistente alle spese: è stato, infatti, violato il diritto all'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.