Cumulo di risarcimento e pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge

I giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dovuto mettere a confronto due orientamenti diversi.

26 GIU 2018 · Tempo di lettura: min.
Cumulo di risarcimento e pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge

Se un coniuge muore a causa di un incidente provocato da condotta altrui, il risarcimento del danno patrimoniale può essere detratto dalla pensione di reversibilità della persona deceduta che riceve la vedova? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato di fare luce su questa questione attraverso la sentenza n. 12564 del 22 maggio 2018.

Il caso

Un uomo viene investito e perde la vita, in seguito a un sinistro stradale, a causa dell'imprudente condotta di guida di un'altra automobilista. La vedova della vittima ha richiesto al Tribunale di Roma, nel processo contro l'assicuratore della responsabilità civile, il risarcimento dei danni causati in seguito alla morte del marito. In particolar modo, inoltre, la vedova richiedeva anche il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell'aiuto economico ricevuto dal coniuge.

Nel 2005, la sentenza del Tribunale di Roma non aveva accolto quest'ultima parte relativa al risarcimento da danno patrimoniale. Secondo il giudice, infatti, la vedova godeva di di redditi da pensione superiori a quelli del defunto coniuge; non era verosimile, dunque, che quest'ultimo destinasse alla prima una parte del proprio reddito. In più, la donna, in seguito alla morte del marito, riceveva una pensione di reversibilità, pari al 60% della pensione percepita. Anche la Corte d'appello di Roma, nel 2010, aveva rigettato la richiesta della donna, apportando gli stessi motivi del tribunale di primo grado.

La decisione della Corte di Cassazione

La complessità del tema ha portato lo studio del ricorso alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'obiettivo dei giudici, infatti, era quello di capire se il danno patrimoniale patito dalla vedova, ossia la perdita dell'aiuto economico ricevuto dal coniuge deceduto, dovesse essere liquidato "detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".

I giudici hanno dovuto mettere a confronto due orientamenti diversi. Da una parte, secondo l'interpretazione più comune, il risarcimento del danno patrimoniale da morte di un familiare non dev'essere detratto dalla somma ricevuta dal coniuge come pensione di reversibilità, in quanto questo tipo di contributo non ha natura risarcitoria. In più, non è applicabile la cosiddetta "compensatio lucri cum damno", ossia il caso in cui nella liquidazione del danno bisogna tener conto di un eventuale vantaggio ottenuto dalla vittima in seguito alla condotta illecita (in questo caso la pensione di reversibilità).

Dall'altra parte, invece, alcune sentenze recenti della Corte di Cassazione hanno affermato il principio opposto del "non-cumulo": dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale dovuto al familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto. In questo caso, infatti, la pensione di reversibilità viene vista come un indennizzo che servirebbe ad aiutare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa del congiunto.

La Corte di Cassazione ha scelto di seguire il primo orientamento. Secondo i giudici, infatti, la pensione di reversibilità "è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti".

Tuttavia, ricordano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che pensione di reversibilità e risarcimento del danno patrimoniale hanno due obiettivi diversi:

"Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio - è stato osservato - deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte".

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in risarcimento danni.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità