Discrimine tra annullabilità e nullità della delibera assembleare

​La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite: estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali.

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Discrimine tra annullabilità e nullità della delibera assembleare

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 hanno affrontato un tema di particolare rilevanza nell'ambito del diritto condominiale, fornendo importanti chiarimenti sul perimetro del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali.

Prendendo le mosse dal tema sopra menzionato la Corte arriva a dare utili argomenti di valutazione che chiarificano la distinzione tra annullabilità e nullità delle delibere condominiali che è da sempre oggetto di ampia discussione tra gli operatori.

La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda la possibilità, nel contesto del giudizio di opposizione, di sindacare la validità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, sia sotto il profilo della nullità che dell'annullabilità.

La pronuncia assume particolare rilevanza pratica poiché definisce con chiarezza i confini entro i quali il condomino opponente può contestare la delibera assembleare che costituisce il titolo per la richiesta di pagamento degli oneri condominiali.Le Sezioni Unite hanno elaborato un'articolata motivazione che si sviluppa su due direttrici principali:In primo luogo, hanno stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice ha piena facoltà di esaminare sia i vizi di nullità della deliberazione assembleare (che possono essere rilevati dalla parte o anche d'ufficio dal giudice stesso), sia i vizi di annullabilità. Tuttavia, per quanto riguarda l'annullabilità, è necessario che questa venga fatta valere attraverso una specifica domanda riconvenzionale di annullamento, che deve essere contenuta nell'atto di citazione in opposizione. Tale domanda deve essere proposta nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, del codice civile. Non è quindi sufficiente una semplice eccezione.In secondo luogo, la Corte ha operato un'importante distinzione tra le delibere nulle e quelle annullabili in materia di ripartizione delle spese condominiali. Ha precisato che sono affette da nullità per "impossibilità giuridica dell'oggetto" quelle delibere con cui l'assemblea, eccedendo dalle proprie competenze, modifica i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale, pretendendo di applicare tali modifiche anche per il futuro. Diversamente, sono semplicemente annullabili le delibere che, pur non modificando i criteri generali di ripartizione, si limitano a violare o disattendere tali criteri nel caso specifico oggetto della deliberazione.Questa distinzione è fondamentale nella pratica, poiché incide significativamente sulle modalità e sui termini per impugnare la delibera: mentre la nullità può essere fatta valere in ogni tempo e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, l'annullabilità deve essere tempestivamente dedotta nel termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla legge.Nel caso specifico sottoposto all'esame della Corte, nonostante sia stata riconosciuta erronea la motivazione della sentenza impugnata (che aveva escluso in toto la possibilità per il giudice dell'opposizione di esaminare la validità delle delibere assembleari), il dispositivo è stato comunque confermato. Ciò in quanto il condomino ricorrente non aveva correttamente proposto la domanda di annullamento della deliberazione assembleare, non rispettando le modalità e i termini previsti dalla legge.Questa pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un importante punto di riferimento per la pratica del diritto condominiale, fornendo criteri chiari e precisi per distinguere tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari in materia di ripartizione delle spese e definendo con precisione le modalità attraverso le quali tali vizi possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.La sentenza ha quindi il merito di aver fatto chiarezza su una questione dibattuta, fornendo agli operatori del diritto (avvocati, amministratori di condominio e giudici) linee guida precise per la gestione del contenzioso in materia di riscossione degli oneri condominiali, contribuendo così alla certezza del diritto in questo delicato settore.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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