Dopo quanto e quando si perde il diritto di voto?
Per poter votare, è necessario essere in possesso di due requisiti fondamentali: essere italiani e aver raggiunto la maggiore età.
Quali sono le limitazioni al diritto di voto previste dalla Costituzione italiana e dalla legge ordinaria?
I primi tre comma dell'articolo 48 della Costituzione italiana annovera fra i diritti/doveri fondamentali quello riguardante la possibilità di votare alle elezioni:
"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge".
Il diritto di voto è uno dei pilastri fondamentali della repubblica e della democrazia italiana. Tuttavia, per poter votare, è necessario essere in possesso di due requisiti fondamentali: essere italiani e aver raggiunto la maggiore età. Nonostante ciò, esistono altre situazioni in cui non è possibile esercitare questo diritto, così come specificato dall'ultimo comma dell'articolo 48:
"Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".
Le limitazioni al diritto di voto
Quali sono le limitazioni al diritto di voto previste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria?
Incapacità civile: in realtà, in seguito alla cosiddetta Legge Basaglia del 1978, anche interdetti e inabilitati per infermità mentale possono esercitare il proprio diritto di voto, rendendo nullo il limite fissato dalla costituzione italiana.
Sentenza penale irrevocabile: l'Italia, rispetto ad altri paesi dell'UE, non preclude completamente a tutti i detenuti il diritto di voto. La possibilità di esercitare questo diritto, infatti, dipende dalla gravità del reato commesso. In generale, secondo il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, determinate "sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
Indegnità morale: secondo il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), sono esclusi dal diritto di voto anche le seguenti categorie:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
È bene ricordare, infine, che l'astensione dal voto, anche di lunga durata, non causa assolutamente la perdita del diritto di voto.
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