EMERGENZA COVID 19

RIMBORSO E ANNULLAMENTO VIAGGIO, PROTEZIONE DEL CONSUMATORE/VIAGGIATORE Nel caso in cui un consumatore/viaggiatore abbia stipulato un contratto di viaggio in tempi antecedenti

16 LUG 2020 · Tempo di lettura: min.
EMERGENZA COVID 19

RIMBORSO E ANNULLAMENTO VIAGGIO, PROTEZIONE DEL CONSUMATORE/VIAGGIATORE

Nel caso in cui un consumatore/viaggiatore abbia stipulato un contratto di viaggio in tempi antecedenti alle misure governative per far fronte all'emergenza Covid-19 il contratto può essere risolto senza alcuna penale.

La pandemia di coronavirus rientra nel concetto di evento fortutito o forza maggiore, avendo i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità. Conseguentemente ricorre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al viaggiatore, ovvero la possibilità di richiedere il rimborso del corrispettivo pagato dal viaggiatore.

La cancellazione o annullamento del viaggio a causa dell'emergenza Sanitaria, e a seguito del provvedimento dell'Autorità Statale, consente al viaggiatore/consumatore/turista di non eseguire il pagamento del prezzo pattuito, e se fosse già stato eseguito può chiedere quanto già pagato in deroga alle previsioni contrattuali in tema di esercizio del diritto al rimborso.

Nel caso in cui il Consumatore/viaggiatore che, decida di disdire la prenotazione, per paura di essere contagiato, si applicheranno i termini e le condizioni previste nel contratto a suo tempo stipulato.

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostiene la medesima tesi a favore del consumatore ed ha segnalato al Parlamento e al Governo il contrasto dell'art.88 bis del D.L. 18/2020 (Decreto cura Italia) con la disciplina comunitaria vigente, nella parte in cui viene sancita la possibilità dell'emissione dei voucher sostituendosi al rimborso, senza necessità di accettazione da parte del consumatore, mentre la Raccomandazione della Commissione UE del 13/05/2020 ribadisce il diritto dei viaggiatori sancito dalle norme comunitarie per ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per le prestazioni annullate per circostanze imprevedibili ed inevitabili, diritto al rimborso sancito anche all'art. 41 Codice del Turismo.

Scritto da

Studio Legale Cantinelli

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