Esclusa l'indennità di mensa nel calcolo del TFR

L’ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024 emessa dalla Cassazione civile ha ribadito che, in assenza di diversa previsione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, il valore del servizio mensa o l'indennità sostitutiva di mensa

25 NOV 2024 · Tempo di lettura: min.
Esclusa l'indennità di mensa nel calcolo del TFR

La questione dell'inclusione dell'indennità di mensa nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) è stata recentemente oggetto di una significativa pronuncia della Corte di Cassazione.

Con l'ordinanza n. 7181 del 18 marzo 2024, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti su questo tema, ribadendo principi consolidati e offrendo nuovi spunti interpretativi.Il caso esaminato dalla Corte riguardava un infermiere professionale dipendente di un Ospedale che aveva ottenuto, sia in primo che in secondo grado, il riconoscimento dell'indennità di mensa come elemento da includere nel calcolo del proprio TFR. Tuttavia, la Cassazione ha rovesciato questa interpretazione, fornendo una lettura rigorosa della normativa vigente.

Il principio cardine su cui si basa la decisione della Corte trova fondamento nell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 333/1992 (convertito in legge), che stabilisce in modo inequivocabile come il valore del servizio mensa, indipendentemente dalle modalità di gestione ed erogazione, così come l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva, non possano essere considerati parte della retribuzione ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.Questa esclusione non è però assoluta. La stessa norma prevede infatti, una significativa eccezione: gli accordi e i contratti collettivi, anche a livello aziendale, possono disporre diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa debba essere considerata come retribuzione in natura. Si tratta di una deroga importante che lascia spazio all'autonomia contrattuale collettiva per modulare il trattamento dell'indennità di mensa in base alle specifiche esigenze del settore o dell'azienda.Nel caso specifico analizzato dalla Cassazione, il CCNL integrativo del Comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999, risultava determinante. L'articolo 46 di tale contratto, dedicato al "Trattamento di fine rapporto di lavoro", elencava in modo dettagliato le voci retributive da considerare nella base di calcolo del TFR, tra cui il trattamento economico iniziale, le fasce economiche di sviluppo professionale, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e altre specifiche indennità. Significativamente, in questo elenco non compariva l'indennità di mensa.L'assenza di una specifica previsione contrattuale ha quindi portato all'applicazione della regola generale di esclusione prevista dalla legge. La Corte ha, infatti, sottolineato come, in mancanza di un'espressa previsione della contrattazione collettiva, il servizio mensa e la relativa indennità sostitutiva non possano assumere natura retributiva e, conseguentemente, non possano influire su altri istituti retributivi, compreso il TFR.Questa interpretazione si allinea con la natura stessa del TFR, che viene qualificato come una forma di retribuzione differita che matura progressivamente durante il rapporto di lavoro in proporzione alla retribuzione percepita. La sua base di calcolo deve quindi essere costituita da elementi che abbiano effettiva natura retributiva, sia per previsione di legge che per esplicita disposizione contrattuale.La decisione della Cassazione offre quindi un quadro chiaro e definito: l'indennità di mensa, per sua natura ontologicamente non retributiva, può essere inclusa nel calcolo del TFR solo in presenza di un'esplicita previsione della contrattazione collettiva. In assenza di tale previsione, opera la regola generale dell'esclusione, senza possibilità di interpretazioni estensive.Questa pronuncia risulta particolarmente rilevante per la pratica quotidiana delle relazioni di lavoro, fornendo un criterio interpretativo chiaro e univoco che può guidare sia i datori di lavoro che i lavoratori nella corretta determinazione del TFR. Allo stesso tempo, evidenzia l'importanza della contrattazione collettiva come strumento per modulare il trattamento di specifici elementi retributivi, nel rispetto del quadro normativo generale. Ancora una volta nel diritto del lavoro l'ultima parola spetta ai CCNL di settore che costituiscono la base di partenza ed il punto di arrivo di ogni interpretazione giuridica.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

Lascia un commento

ultimi articoli su sentenze della cassazione