Estratto delle esecuzioni: mancato accoglimento dell'istanza di rigetto dell'opposizione e occultamento dell'esecuzione
Il mancato accoglimento di un'istanza di rigetto dell'opposizione da diritto al debitore escusso di chiedere l'occultamento dell'esecuzione nell'estratto delle esecuzioni?
Ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 delle Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), "chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti". Negli estratti figurano, come noto, le esecuzioni in corso nei confronti della persona interessata, anche quelle avviate abusivamente, quelle pagate all'Ufficio esecuzioni oppure alle quali il creditore non ha mai dato seguito: per i terzi, le iscrizioni nell'estratto esecutivo rimangono visibili per 5 anni dalla chiusura del procedimento esecutivo.
Tuttavia, dal 1 gennaio 2019 è in vigore l'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, il quale permette al debitore di chiedere all'Ufficio esecuzioni di non rendere visibile a terzi un'esecuzione attiva, laddove il creditore, entro 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo, non abbia provveduto a promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione. Tale norma è stata inserita nella legge per permettere ai debitori di difendersi dalle esecuzioni abusive, promosse con il solo scopo di pregiudicare il diritto al credito del debitore oppure per le quali il creditore abbia nel frattempo perso interesse.
Di recente, è sorto il quesito a sapere se il mancato accoglimento di un'istanza di rigetto dell'opposizione permetta al debitore escusso di chiedere all'Ufficio esecuzioni di non rendere visibile l'esecuzione in oggetto, come nel caso in cui il rigetto dell'opposizione non fosse mai stato richiesto. Nella sua decisione 5A_656/2019, il Tribunale federale, chiamato a giudicare su tale quesito, ha concluso che il mancato accoglimento dell'istanza di rigetto dell'opposizione non conferisce alcun diritto all'escusso di richiedere l'occultamento dell'esecuzione. Infatti, secondo l'Alta corte, il fatto che il creditore abbia promosso un'istanza di rigetto dell'opposizione - e ciò a prescindere dall'esito della stessa - dimostra in modo chiaro il suo interesse per il prosieguo della procedura esecutiva nonché una parvenza di buon diritto, anche laddove l'istanza venga infine respinta.
A mente di chi scrive, tale conclusione appare difficilmente condivisibile dal punto di vista della ratio giuridica sottostante il neo-introdotto art. 8a cpv. 3 lett. d LEF: infatti, la conclusione cui giunge il TF permetterebbe ad un creditore che ha avviato un'esecuzione abusiva e vessatoria di aggirare la tutela offerta al debitore dalla menzionata norma inoltrando, semplicemente, un'istanza di rigetto dell'opposizione priva di qualsiasi merito. Pur rigettata, l'istanza di rigetto dell'opposizione inoltrata dal creditore precluderebbe al debitore la possibilità di chiedere l'occultamento dell'esecuzione, nonostante la chiara infondatezza dell'intero procedimento esecutivo: al debitore escusso non resterebbe pertanto che l'avvio di una causa in accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, con conseguente aggravio in termini di tempo e costi.
Si spera pertanto che il TF possa rivedere la propria giurisprudenza in materia, giungendo ad una conclusione che meglio si concili con l'intento del legislatore, concretizzato con l'introduzione dell'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, di fornire maggiore tutela al debitore escusso abusivamente.