Giurisprudenza in materia di famiglia di giugno e luglio 2022 (parte 2)
L'articolo si pone l'obiettivo di offrire una panoramica sulla recente giurisprudenza in materia di famiglia dei mesi di giugno e luglio 2022
6. MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE: IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NON ESCLUDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del relativo assegno in virtù del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica. Pacificamente, la giurisprudenza ritiene che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età, ma che possa perdurare finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 22076/2022, afferma che occorre valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento. Poiché infatti la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, occorre valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie. Nel caso di occupazioni a tempo determinato, anche se prorogabili, i giudici di legittimità ritengono che non si possa negare a propri l'acquisizione della capacità lavorativa. Per la Corte un ostacolo al raggiungimento dell'indipendenza economica può essere costituito dall'adeguatezza dell'occupazione reperita alle aspirazioni ed alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto dal giudice, tenendo conto dell'età, delle sue effettive attitudini e potenzialità reali (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22076 del 12 luglio 2022).
7. CONIUGE SEPARATO E TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA LONTANO DALL'ALTRO CONIUGE: NESSUNA PERDITA DELL'IDONEITA' PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI
Il coniuge separato che intende trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto lo stabilimento e il trasferimento della residenza costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò inevitabilmente incida in modo negativo sulla quotidianità del rapporto con il genitore non collocatario (Corte di Cassazione, sentenza n. 21054 del 1 luglio 2022).
8. SUBENTRO DEGLI EREDI NEL CASO DI MORTE DEL CONIUGE RICORRENTE PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO
In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento di revisione dell'assegno divorzile, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute (Corte di Cassazione, sentenza n. 20495 del 24 giugno 2002).
9. LA MADRE CHE CONDIZIONA IL FIGLIO NEI RAPPORTI COL PADRE PERDE LA RESPONSABILITA' GENITORIALE
La Cassazione, con l'ordinanza 19305/2022, ha sancito che qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro, le condotte volte all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come espressione della sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica dei termini dell'affidamento, il giudice, nel decidere la questione, è tenuto ad accertare la veridicità di tali comportamenti, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia. La Corte afferma che il diritto alla bigenitorialità è, innanzitutto, un diritto del minore, nel senso che esso deve necessariamente essere declinato attraverso criteri concreti diretti a realizzare in primo luogo il migliore interesse del minore. Il diritto del singolo genitore a consolidare le relazioni ed i rapporti continuativi con il figlio minore assume pertanto un carattere recessivo (Cassazione civile, 15 giugno 2022, ordinanza n. 19305).
10. NESSUN ASSEGNO DI DIVORZIO ALLA MOGLIE CHE NON HA CONTRIBUITO ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 18697/2022, in tema di assegno divorzile, ha ribadito che quando ognuno degli ex coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali. L'innovativo orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione nel 2017, che ha per la prima volta affermato che l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quello dell'autosufficienza economica, è stato integrato mediante il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativa/ compensativa dell'assegno, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (Cassazione civile, 9 giugno 2022, ordinanza n. 18697).
11. NASCONDERE AL MARITO L'INCAPACITA' DI AVERE FIGLI COMPORTA LA NULLITA' DEL MATRIMONIO
Con la recente ordinanza n. 17910/2022 dello scorso 1° giugno 2022, la Cassazione affronta il complesso tema della nullità del matrimonio in caso di incapacità di avere figli taciuta al partner. A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, "la convivenza come coniugi, pur essendo elemento essenziale del matrimonio-rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici al momento del matrimonio-atto presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano. In particolare, non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio" (Cassazione civile, 1° giugno 2022, ordinanza n. 17910).