Il bullismo
Il minore è spesso indifeso ed impaurito. Il nostro ordinamento non ha ancora definito una figura di reato ad hoc.
Con sempre maggiore frequenza è richiesto un intervento a fronte di quei comportamenti cosiddetti di bullismo, che vedono un minore vessato da un altro minore o da un gruppo di altri minori. La vittima del bullismo spesso è reticente nel riferire all'adulto quanto è costretta a subire.
Prevale un sentimento di "vergogna" e inadeguatezza difficile da superare; la vittima, paradossalmente, è spesso "convinta" di valere così poco da "meritare" le vessazioni cui è sottoposta. È invece fondamentale l'ascolto del minore da parte delle famiglie e/o degli insegnanti (spesso gli episodi di bullismo si verificano a scuola o tra compagni di scuola, pur al di fuori dell'orario scolastico). Per questa ragione è anche importante cogliere alcuni segnali di disagio, frequentemente riscontrabili nella vittima (possono essere "campanelli d'allarme" anche improvvisi cali del rendimento scolastico o un mutamento delle abitudini e dell'umore).
Il nostro ordinamento, ad oggi, non ha ancora elaborato una specifica figura di reato a tutela di chi è offeso da atti di bullismo e la fattispecie viene ricondotta ad altri reati previsti dall'ordinamento giuridico, quali minacce, percosse, continue molestie, ecc. In molti casi le condotte di chi vessa, sono qualificate quali atti rientranti nel cosiddetto stalking, reato previsto dal codice penale: il minore soffre, cambia le proprie abitudini di vita e ha paura gli venga fatto del male se si ribella alla vessazioni cui è sottoposto.
È senza dubbio possibile richiedere tutela penale avverso gli autori di comportamenti, sebbene minorenni (qualora abbiano però compiuto almeno gli anni 14). Tutti coloro che abbiano compiuto gli anni 14, ma non ancora gli anni 18, sono giudicabili dal Tribunale per i minorenni.