Il Condominio non può imporre nelle proprietà esclusive interventi di miglioramento dell’impianto elettrico.
"Nell'ambito dei lavori straordinari, il Condominio non può imporre i lavori in tutte le unità immobiliari anche se servono ad ammodernare l'impianto elettrico."
Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 14300/2020 pubblicata l'8 luglio scorso dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Con atto notificato nel lontano 1997 alcuni Condomini chiedevano dichiararsi nulla o annullarsi la deliberazione assunta il 20 settembre dello stesso anno dall'assemblea di Condominio nella parte in cui statuiva in ordine ad incarichi illegittimamente deliberati.
In particolare, relativamente alle opere elettriche eseguite su beni di proprietà esclusiva, gli attori evidenziavano che l'impianto interruttori doveva essere configurato in modo tale da consentire ai singoli Condomini di provvedere autonomamente all'adeguamento alle prescrizioni di cui alla legge n. 46/1990.
Nel giudizio di primo grado la domanda così promossa veniva respinta.
Successivamente, in secondo grado, la Corte territoriale accoglieva solo in parte il gravame e, per l'effetto, annullava la delibera nella parte in cui, in sede di approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, aveva ripartito in base ai millesimi anche le spese relative ad interventi su parti di proprietà esclusiva.
Invero, secondo la Corte di Appello, l'assemblea aveva sì demandato ad una commissione ristretta di Condomini la scelta e la nomina del tecnico cui affidare l'incarico di accertare quali fossero le opere di manutenzione straordinaria necessarie per la buona conservazione dei fabbricati, ma in tal modo non aveva né delegato a terzi scelte gestionali, né abdicato alle sue prerogative, né conculcato i diritti della minoranza. Evidenziava, tra l'altro, la Corte che il consulente d'ufficio aveva accertato che i lavori avevano interessato, con l'installazione di interruttori magnetotermici, anche le porzioni di proprietà esclusiva e nondimeno la sostituzione degli interruttori era volta soltanto a migliorare od ammodernare l'impianto.
Avverso la suddetta pronuncia uno degli originari attori promuoveva ricorso in Cassazione eccependo che le determinazioni della commissione ristretta e l'opera svolta dal professionista incaricato erano frutto di una illegittima delega assembleare. Inoltre, con riferimento alla voce di spesa relativa all'adeguamento alla legge n. 46/1990 dell'impianto elettrico condominiale, secondo il ricorrente l'assemblea condominiale non aveva in precedenza deliberato l'esecuzione di tali lavori, sicché era illegittima la successiva deliberazione del 1997 relativa a tale voce di spesa.
Secondo la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi nel caso di specie - l'assemblea aveva approvato la scelta dei consiglieri di affidare l'incarico, avendo discusso ed approvato il capitolato con delle integrazioni nelle sedute 1996-1997. Più esattamente, alla determinazione della commissione ristretta, si erano sovrapposte le deliberazioni dell'assemblea condominiale.
Sotto il profilo dell'adeguamento dell'impianto elettrico, poi, la circostanza per cui la sostituzione degli interruttori era volta soltanto ad ammodernare l'impianto, costituiva illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva dei condomini. Difatti, il CTU aveva accertato che i lavori avevano interessato anche le proprietà individuali con l'inserimento di interruttori magnetotermici per tutte le unità immobiliari, quindi anche la porzione di proprietà esclusiva del ricorrente.
A tal proposito, ad avviso della Corte di Cassazione, l'art.1120 c.c. faculta sì la maggioranza a disporre miglioramenti, ma limitatamente alle cose comuni. Inoltre, nella fattispecie, il pregiudizio aveva comunque indubbi connotati di attualità, giacché la stessa Corte territoriale aveva dato atto che il consulente d'ufficio aveva riferito che "alcuni dei Condomini volendo inserire altre sicurezze dovevano sostenere ulteriori oneri per lo spostamento degli impianti".
In conclusione, "i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli Condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di Condominio che la preveda". In questi termini, la Corte territoriale era incorsa in error in iudicando.
Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, il ricorso veniva accolto e la pronuncia veniva cassata con rinvio.