IL CONDOMINO DISSENZIENTE DALLA LITE CONDOMINIALE

Dissenso dalla ltie condominiale, bilanciamento della tutela del singolo condomino dissenziente e dell'interesse del condominio, conseguenze dal lato attivo e dal lato passivo e modalità di rappresentazione del diissenso

25 NOV 2024 · Tempo di lettura: min.
IL CONDOMINO DISSENZIENTE DALLA LITE CONDOMINIALE

La gestione del dissenso nelle liti condominiali rappresenta un tema di particolare rilevanza nel diritto condominiale, disciplinato dall'art. 1132 del codice civile, che delinea un sistema di tutele e conseguenze sia per il condominio che per il singolo condomino dissenziente.La manifestazione del dissenso costituisce un momento cruciale che richiede particolare attenzione nelle modalità e nei tempi di espressione. Il condomino che intende dissociarsi da una lite deliberata dall'assemblea deve necessariamente esprimere il proprio dissenso in modo formale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla deliberazione assembleare, provvedendo a notificarlo all'amministratore. Un aspetto particolarmente delicato, come evidenziato dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 362/2016, riguarda il caso della comproprietà dell'unità immobiliare: in questa ipotesi, il dissenso deve essere manifestato da tutti i comproprietari, non essendo sufficiente la manifestazione di volontà di uno solo di essi.Dal punto di vista delle conseguenze sul piano passivo, la posizione del condomino dissenziente presenta caratteristiche peculiari. In caso di soccombenza del condominio, infatti, il condomino che abbia manifestato il proprio dissenso nei modi e nei tempi previsti dalla legge gode di una particolare tutela. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 11126/2006, egli non è automaticamente obbligato a partecipare alle spese di lite, e qualora abbia dovuto corrispondere somme alla parte vittoriosa, mantiene un diritto di rivalsa. È importante sottolineare che una delibera che tentasse di porre le spese di lite a carico del condomino dissenziente sarebbe affetta da nullità.Sul versante attivo, la posizione del condomino dissenziente mantiene una sua autonomia e rilevanza. La Suprema Corte, con sentenza n. 15360/2001, ha chiarito che il dissenziente conserva il diritto di partecipare alle delibere successive relative alla lite. Inoltre, come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 10934/2019, mantiene un autonomo potere di agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti. Particolarmente significativa è la pronuncia della Cassazione n. 2912/1997, che riconosce al dissenziente la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari senza dover dimostrare uno specifico interesse diverso dalla rimozione dell'atto impugnato.L'applicazione di questa disciplina incontra tuttavia alcuni limiti significativi. La normativa opera esclusivamente per le controversie che eccedono le attribuzioni dell'amministratore previste dagli articoli 1130 e 1131 del codice civile. Come precisato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5573/2020, la disciplina non trova applicazione nelle controversie tra condominio e singoli condomini. È importante evidenziare che il dissenso non esonera il condomino dal partecipare alle spese di assistenza legale del condominio quando queste risultino irripetibili dalla controparte.Per quanto riguarda il ruolo dell'amministratore, la Cassazione con sentenza n. 2127/2021 ha ribadito che questi mantiene la legittimazione a rappresentare il condominio in giudizio, indipendentemente dal dissenso manifestato da alcuni condomini.Sul piano procedurale, il condomino dissenziente che intenda impugnare le delibere deve rispettare precisi oneri. Come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1716/1975, l'impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla delibera. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 5611/2019, il condomino deve essere in grado di provare di essere stato assente all'assemblea o di aver espresso il proprio dissenso durante la stessa. Il condomino dissenziente, anche in caso di vittoria della causa da parte del condominio, mantiene una posizione particolare che deriva dalla sua manifestazione di dissenso, purché questa sia stata espressa correttamente. Per quanto riguarda l'aspetto economico, il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle spese di lite che non è stato possibile recuperare dalla controparte soccombente, ma questa partecipazione è subordinata alla dimostrazione che egli abbia tratto un vantaggio concreto dalla causa, come previsto dall'art. 1132 del Codice Civile.In merito alla ripartizione delle spese processuali, il Tribunale di Pavia (sentenza n. 414/2021) ha stabilito che queste non seguono necessariamente il criterio millesimale, ma devono essere ripartite in quote uguali tra i condomini, salvo diversa valutazione del giudice.È importante sottolineare che, come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 23254/2021, il condomino dissenziente rimane comunque esposto verso i terzi per le conseguenze della responsabilità del condominio e non può sottrarsi completamente alle conseguenze della lite.In conclusione, anche in caso di vittoria della causa da parte del condominio, il condomino dissenziente mantiene una posizione particolare che, pur non esonerandolo completamente dalle conseguenze economiche e giuridiche della lite, gli garantisce specifiche tutele, sempre che abbia correttamente manifestato e formalizzato il proprio dissenso nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità