Il danno da ritardo nel trasporto aereo
Il contratto stipulato per il trasporto aereo implica una responsabilità della compagnia aerea in caso di ritardo.
In materia di risarcimento del danno particolare interesse riveste la questione relativa al danno da ritardo nel trasporto aereo, spesso connesso alla più ampia tematica del "danno da vacanza rovinata".
Il contratto stipulato con la compagnia aerea rientra nella disciplina generale del contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti del codice civile) ovvero quell'accordo mediante il quale una parte, a fronte di un corrispettivo, si impegna nel trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro.
La fattispecie del trasporto aereo è altresì regolata dalle norme del codice della navigazione ed in particolare, per quel che riguarda il danno da ritardo, dall'articolo 942 secondo cui "il vettore risponde del danno per ritardo per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto […]".
La responsabilità civile, in relazione al ritardo nel trasporto aereo, trova ulteriore conferma e disciplina nella normativa di diritto internazionale e comunitario: Convenzione Internazionale di Varsavia del 12 ottobre 1929 – resa esecutiva in Italia con la Legge 19 maggio 1932 n. 81 – Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999 (Legge 10 gennaio 2004 n. 12), Carta dei Diritti del Passeggero del 23 giugno 2000 Regolamento Comunitario 11 febbraio 2004 n. 261 (D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 69).
Qualora si verifichi un ritardo apprezzabile (ciò degno di tutela da parte dell'Ordinamento) nell'ambito del trasporto internazionale ricorrono i presupposti per l'applicazione degli articoli 19 e 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (L. 12/2004) secondo cui il vettore (la compagnia aerea) è responsabile del danno da ritardo nei limiti risarcitori fissati dalla stessa normativa. Anche il Regolamento CE nr. 261/2004 – applicabile nell'ambito di trasporto aereo all'interno dell'Unione Europea – stabilisce una serie di tutele nel caso di ritardo e/o cancellazione del volo (artt. 5 e 6) nonché un diritto al risarcimento. In via residuale rimane comunque salva l'applicabilità della normativa specifica contenuta nel Codice Civile (art. 1681) e finanche nella più generale forma della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 Codice Civile.
La responsabilità del vettore è esclusa nell'unica ipotesi in cui il ritardo sia imputabile ad eventi e circostanze eccezionali. In punto la giurisprudenza è molteplice – anche a livello comunitario. La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo in più di un'occasione di entrare nel merito della questione dichiarando, ad esempio, che i problemi tecnici non rientrano nella nozione di circostanze eccezionali tali da sollevare il vettore dalla responsabilità e dal conseguente risarcimento del danno (Corte Giustizia Comunità Europee Sez. IV, Sent. 19 novembre 2009, n. 432 - Corte Giustizia Comunità Europee Sez. IV, Sent. 22 dicembre 2008, n. 549/07).