Il ddl sui vaccini in esame al Senato
Il ddl prevede l'obbligo delle vaccinazioni per l'ammissione in scuole e asili, sotto controllo dei dirigenti scolastici.
Quali potrebbero essere le novità introdotte dal ddl sui vaccini? Ecco cosa dicono i due articoli del disegno di legge.
Gli ultimi casi di cronaca hanno portato alla ribalta la questione dei vaccini e le polemiche fra i sostenitori e i "no vax". Per fare chiarezza su questo tema, da qualche giorno è cominciato l'esame in Senato, presso la commissione Sanità, del disegno di legge presentato il 2 febbraio 2017 che contiene le "Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado". Il ddl proposto da Francesca Puglisi (Pd) prevede l'obbligo delle vaccinazioni per l'ammissione in scuole e asili, sotto controllo dei dirigenti scolastici.
Non tutti hanno accolto positivamente il ddl sui vaccini. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, infatti, ha affermato:
"In Italia infatti non è possibile per le famiglie ricorrere alle sole 4 vaccinazioni obbligatorie per legge, poiché non è reperibile sul mercato il vaccino antidifterico in forma singola. Il requisito della vaccinazione per la frequentazione di scuole e asili costringerebbe così i genitori a somministrare ai figli il vaccino esavalente, senza alcuna possibilità di scelta e nonostante tale vaccinazione contenga due vaccini facoltativi che, secondo gli stessi giudici italiani, in nessun caso possono essere imposti alle famiglie".
Le disposizioni del ddl
Il disegno di legge sui vaccini si divide in due articoli:
Primo articolo
Il ddl modifica l'articolo 47 del Regolamento per l'applicazione del decreto del presidente della Repubblica n.1518 del 1967 e specifica che:
"al fine di tutelare la salute dei cittadini, costituisce requisito necessario per l'accesso ai servizi educativi pubblici e privati e alle scuole di ogni ordine o grado, statali, paritarie private e degli enti locali, l'aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente".
Il controllo del rispetto di questa norma spetta ai dirigenti scolastici che devono controllare l'effettuazione dei vaccini al momento dell'iscrizione o degli esami attraverso la presentazione della relativa certificazione che dimostri l'adempimento degli obblighi vaccinali:
"Copia della certificazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni è conservata nel fascicolo personale dell'alunno. La vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate".
Secondo articolo
Per poter aver sotto controllo la situazione ma anche per poter investigare sugli effetti positivi e negativi dei vaccini, tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiranno
"una banca dati delle vaccinazioni eseguite dalla popolazione in età scolare e in età adulta per raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati e sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati dei vaccini per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia".
Le istituzioni avranno sei mesi dall'entrata in vigore della legge per essere in regola con questa norma del ddl.
Allo stesso tempo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministero della salute dovrà istituire l'Anagrafe vaccinale nazionale che riunirà tutti i dati delle banche dati delle regioni e delle province autonome, con l'obiettivo di monitorare la situazione relativa ai vaccini.
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