Come si procede per il recupero del credito?
Le azioni di recupero del credito possono essere poste in essere dal soggetto creditore nei confronti del debitore, nel caso in qui quest’ultimo non abbia pagato un bene o un servizio.
Che cos’è il recupero del credito?
Con il termine di recupero del credito si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.
Si tratta di attività che hanno dapprima la finalità di ottenere il risultato senza interessare l'autorità giudiziaria (come i solleciti di pagamento, le diffide, i tentativi di conciliazione imposti in determinati casi dalla legge); in questo caso di parla di attività stragiudiziale.
Se poi questi tentativi non raggiungono l'effetto sperato al creditore non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta attraverso l'esecuzione sul patrimonio del debitore.
Come avviene il recupero del credito?
Quando il debitore non paga al creditore quanto dovuto, quest’ultimo può agire attraverso azioni di recupero dei crediti, seguendo alcuni passaggi ben precisi. Il creditore deve, infatti, mettere inizialmente il debitore nelle condizioni di adempiere alla sua obbligazione, per esempio fornendo tutti i documenti e i dati necessari per effettuare il pagamento. Di fronte a un credito certo, liquido ed esigibile che non viene saldato dal debitore nonostante questi ne abbia tutte le possibilità, il creditore potrà allora dapprima sollecitare il pagamento in via amichevole e successivamente in via formale, chiedendo la messa in mora della controparte. In caso di ulteriore mancato pagamento, sarà possibile ricorrere all’autorità per una risoluzione giudiziaria della controversia.
Come richiedere il pagamento?
Ferme restando le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la legge non prevede particolari forme per richiedere il pagamento al debitore. Tra gli strumenti più idonei per farlo troviamo sicuramente l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, oggi obbligatoria per imprese e professionisti. Questi due metodi sono gli unici che permettono di avere una prova dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e che, dunque, possono essere utilizzati anche come prove in caso di un successivo ricorso all’autorità giudiziaria. Altri strumenti, come l’email ordinaria o il fax, non hanno da questo punto di vista un valore legale e non garantiscono la certezza della corretta ricezione del sollecito.
Prescrizione: quali sono i termini?
In generale, la prescrizione ordinaria è di 10 anni: essa opera per tutti quei crediti per i quali la legge non dispone diversamente. Per altre tipologie di crediti può invece operare la prescrizione breve di 5 anni. Da tenere presente anche le cosiddette prescrizioni presuntive: in alcuni casi la legge presume che il debito sia stato pagato entro un determinato termine, variabile dai sei mesi ad un anno. In generale valgono due regole di principio:
- se il debito deriva da contratti o atti leciti (salvo casi speciali), la prescrizione è di 10 anni;
- se il debito deriva da atti illeciti (ad esempio, la ferita provocata durante una rissa), la prescrizione è di 5 anni.
Negoziazione assistita e conciliazione
Se l’invio dei solleciti di pagamento non porta all’ottenimento del pagamento, il creditore può ricorrere all’autorità giudiziaria. . Prima di agire in giudizio occorre dunque tentare la via della cosiddetta media conciliazione, presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. In particolare, ciò avviene se la richiesta riguarda alcune materie specifiche come: successioni ereditarie, divisioni, patti di famiglia, comodato e locazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali e diverse altre fattispecie. Se la mediazione va a buon fine, la transazione viene inserita in un verbale che avrà valore di titolo esecutivo; viceversa, se il debitore non si presenta all’incontro o dichiara di non voler aderire alla conciliazione, viene verbalizzato il fallimento del tentativo.
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