Il diritto del condomino sugli spazi del parcheggio
Sent. n. 23669/2016: il diritto del condomino sugli spazi del parcheggio si prescrive per non uso ventennale.
La Corte di Cassazione dichiara la prescrittibilità del diritto del condomino ad usare i parcheggi previsti dalla cd. Legge Ponte (l. n. 765/1967) per non uso ventennale dello spazio.
In particolare, la legge urbanistica n. 1150/1942 dispone, ex art. 41 sexsies, che "nelle nuove costruzione ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione" (disposizione introdotta dall'art. 18 della Legge Ponte).
Una giurisprudenza costante della Suprema Corte interpreta la suddetta disposizione nel senso che
«il diritto attribuito ex lege ai proprietari delle singole unità immobiliari sugli spazi di parcheggio, dei quali il venditore si sia riservato la proprietà, è di natura reale e può estinguersi per non uso soltanto con il decorso di venti anni in base al combinato disposto degli artt. 1014 e 1026 c.c.».
In altri termini, la disposizione si limita a porre un vincolo di proporzionalità tra le cubature edificate e i parcheggi disponibili, vincolo che, peraltro, la stessa parte ricorrente aveva riconosciuto ammettendo che la scissione tra la proprietà e l'uso dello spazio adibito a parcheggio svolge semplicemente finalità pratiche dal momento in cui non vi è un automatismo tra la proprietà di un appartamento e il possesso di un veicolo.
La Suprema Corte, richiamando la disposizione dell'art. 2934 c.c., conclude per la prescrittibilità del diritto d'uso del proprietario dell'appartamento risultando, di conseguenza, del tutto indifferente se a godere dello spazio sia il proprietario ovvero un terzo e questo in considerazione dell'evoluzione legislativa che si registra in materia: la legge n. 246/2005, attraverso l'introduzione del comma secondo dell'art 41 sexies, ha sancito la libera trasferibilità degli spazi adibiti a parcheggi in quanto non gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari degli appartamenti.